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Indici della Rassegna

Titolo
ANCORA SULLA DISTINZIONE TRA VINCOLI CONFORMATIVI E VINCOLI ESPROPRIATIVI
Argomento
Espropri
Abstract
ANCORA SULLA DISTINZIONE TRA VINCOLI CONFORMATIVI E VINCOLI ESPROPRIATIVI
Testo
Il vincolo conformativo non produce la sostanziale ablazione dei suoli, ma consente la realizzazione di interventi anche da parte di privati ed in regime di economia di mercato.
La definizione ed accertamento della detta natura va compiuta sulla base della concreta disciplina urbanistica impressa ai singoli suoli.
In sede contenziosa è irrilevante ed improduttivo di effetti il certificato di destinazione urbanistica che abbia attestato la natura espropriativa dei suoli, dovendo la detta natura essere verificata non su base di certificati, ma in concreto anche in considerazione che la facoltà di attribuire una nuova destinazione ai suoli rientra ovviamente nella discrezionalità dell’Amministrazione.
Il pregresso ed uniforme orientamento giurisprudenziale attribuisce natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà, a tutti quei vincoli che non solo non siano esplicitamente preordinati all’esproprio in vista della realizzazione di un’opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una sostanziale ablazione dei terreni medesimi, consentendo - al contrario - la realizzazione degli interventi su di essi previsti anche da parte di privati ed in regime di economia di mercato.
La zonizzazione dei suoli, infatti, non è espressione di potere espropriativo, ma della più generale potestà di pianificazione del territorio spettante all’Amministrazione comunale, alla quale è connaturata la facoltà di limitare l’edificabilità su determinate aree a specifiche categorie e tipologie di opere non svuotando di contenuto i diritti dominicali dei proprietari.
Se la concreta disciplina urbanistica per i suoli dettata dalle N.T.A. del P.R.G. nell’elencare la tipologie di opere e attrezzature realizzabili (parcheggi, consultori, centri culturali, cliniche etc.) non limita l’edificazione alla "mano pubblica" (ben consentendo che l’edificazione sia rimessa a scelte di carattere realizzativo anche dell’ iniziativa privata), alcun rilievo va riferito al certificato di destinazione urbanistica nel quale alla destinazione dei suoli è attribuita natura espropriativa per non avere detta dichiarazione la capacità di sostituirsi allo strumento urbanistico ed è quindi connotata da contraddittorietà con lo stesso.
Se l’opera pubblica è coerente con la zonizzazione del PRG la localizzazione dell’opera è effettuata direttamente con l’approvazione del progetto, in aderenza alla programmazione triennale delle opere pubbliche.
Deve, per completezza di segnalazione, porsi mente che nel sistema introdotto dalla recente normativa, caratterizzato dalla rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole o comunque non edificabili, il riconoscimento della edificabilità del fondo, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, è legato alla sola classificazione urbanistica, dovendosi tenere conto dei vincoli conformativi che, in quanto connaturati alla proprietà in sé, incidono su una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, come nei casi di zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, qualora non siano tollerati interventi edificatori ad iniziativa privata, neppure attraverso apposite convenzioni. Ne consegue che, ove sul fondo espropriato insistano vincoli di destinazione pubblicistica tali da escludere l'edificabilità legale, quale la classificazione di zona a verde pubblico, l'indennità dev'essere commisurata al valore agricolo, senza che rilevi la possibilità di realizzazione di parcheggi.

Autore
dell’Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 15 aprile 2010
 
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