Indici della Rassegna
Titolo
LA REVOCA DELLA GARA DI APPALTO:
PRESUPPOSTI E CONDIZIONI
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sezione V, sent. 9 aprile 2010 n. 1997
Riferimenti normativi:
- art. 11 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163
Testo
Discende direttamente dalla disposizione di cui allâarticolo 11 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 il potere della stazione appaltante di procedere alla revoca od annullamento dellâaggiudicazione allorché la gara stessa non risponda alle esigenze dellâente e sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale, allâeliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dellâaggiudicatario nei confronti dellâamministrazione.
La stazione appaltante ha pertanto la potestà di caducare gli atti della procedura di gara, oltre che nel caso di riscontrate illegittimità inficianti lo svolgimento della procedura (ipotesi che, più propriamente, sostanzia la fattispecie dellâannullamento), anche nel caso in cui sopravvengano circostanze che rivelino il mutamento dellâinteresse pubblico allâespletamento della gara, mutamento di interesse di cui lâamministrazione deve dare compiuta contezza nel provvedimento di revoca necessariamente dotato di puntuale e accurata motivazione.
Parimenti lâannullamento di un procedimento di gara deve essere sorretto da adeguata motivazione in ordine alla natura delle anomalie riscontrate, alla gravità delle stesse, alla loro incidenza sul procedimento di gara e, soprattutto, circa la sussistenza di specifici vizi di legittimità che lo rendano necessario.
Discende infatti dalla disposizione di cui allâarticolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 (come introdotto dalla norma di cui allâarticolo 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15), il principio generale che lâesercizio del potere di autotutela deve: a) necessariamente contemplare la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico; b) intervenire entro un termine ragionevole; c) tener conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Costituisce opinione giurisprudenziale costante che nel caso di annullamento e/o revoca dellâaggiudicazione, la comunicazione di avvio del relativo procedimento assume carattere di obbligatorietà laddove la rimozione implichi valutazioni discrezionali o lâaccertamento di circostanze di fatto suscettibili di vario apprezzamento, superfluo appalesandosi, invece, qualora si tratti di un provvedimento basato su presupposti verificabili in modo immediato ed univoco, per i quali le esigenze di garanzia e trasparenza, sottese a tale formalità , recedono, e riprendono piena espansione i criteri dâeconomicità e di trasparenza da cui è retta lâazione amministrativa.
Sul punto merita considerazione anche la recentissima sentenza del TAR Lazio Roma ( n. 4489 del 22 marzo 2010) secondo cui è da ritenersi illegittima la revoca degli atti indittivi di una gara, disposta nel corso del suo espletamento, che non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento alle ditte partecipanti. Di nessun ausilio, ai fini dellâeffetto sanante del vizio del procedimento per lâomessa comunicazione di avvio, la disposizione di cui allâarticolo 21 octies della legge 241/1990 atteso che il legislatore, con questâultima disposizione, ha escluso lâannullabilità del provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento solo quando esso abbia ânatura vincolataâ, mentre la revoca di una gara già bandita è chiaramente espressione di un potere discrezionale della P.A..
Con la sentenza qui in rassegna il Consiglio di Stato, attuando un necessitato distinguo tra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva - e nel delineare la prima come un atto ad effetti instabili, del tutto interinali e determinante, nei confronti dellâaggiudicatario, soltanto una aspettativa di mero fatto e non già un affidamento qualificato -, ne ha fatto derivare la non sussistenza dellâobbligo della P.A. di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, nei confronti del soggetto provvisoriamente aggiudicatario.
Dello stesso tenore Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 6 aprile 2010 n. 1907, che fa discendere dalla sola illegittima revoca dellâaggiudicazione definitiva, e non già meramente provvisoria, un possibile pregiudizio per responsabilità precontrattuale della P.A.
Autore
dellâAvv. Francesca Manili
Data
giovedì 15 aprile 2010
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