Indici della Rassegna
Titolo
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LâAFFIDAMENTO DI UN APPALTO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 31 Marzo 2010 n. 1830.
Riferimenti Normativi:
- Art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei Contratti)
Testo
Deve ritenersi illegittimamente costituita la commissione giudicatrice di una gara per lâaffidamento di un appalto da aggiudicare con il criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa nel caso in cui uno dei componenti esterni della commissione medesima sia stato nominato dalla P.A. senza lâosservanza dei criteri imposti dallâart. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Il menzionato articolo stabilisce che, in caso di aggiudicazione col criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti âesperti nello specifico settore cui si riferisce lâappaltoâ.
Il presidente deve essere di norma un dirigente della stazione appaltante, ovvero, in caso di mancanza in organico, un funzionario della medesima, mentre gli altri componenti sono selezionati tra i funzionari della stessa stazione appaltante o, in presenza di determinate condizioni, tra i funzionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nellâambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli Ordini professionali;
- professori universitari di ruolo, nellâambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalla Facoltà di appartenenza.
La norma individua quindi una ben definita cerchia di âespertiâ, nellâambito della quale deve essere effettuata la scelta del componente esterno; trattasi di una qualificazione normativa ex ante, in funzione di preventiva garanzia della competenza professionale e della terzietà del componente, la cui tassatività non lascia spazio ad ulteriori designazioni.
La stazione appaltante, quindi, per nominare un componente esterno, dovrebbe richiedere preventivamente agli Ordini professionali (e alle Facoltà universitarie) le ârose di candidatiâ da cui trarre il nominativo del componente.
Nel caso di specie, era stato nominato invece un avvocato, senza ottenere preventivamente dallâOrdine professionale di appartenenza la rosa dei candidati.
Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto irrilevante la tesi della difesa erariale secondo cui lâAmministrazione non aveva potuto ottemperare al disposto di cui alla lett. a) perché il competente Ordine non aveva provveduto a predisporre e quindi a fornire le âroseâ ei candidati, sollevando, in tal modo, un caso di oggettiva impossibilità a provvedere derivante da forza maggiore. Infatti, il Collegio ha osservato che oltre a non esservi prova alcuna dellâavvenuta richiesta, la stazione appaltante ben avrebbe potuto formulare analoga richiesta anche allâUniversità degli studi.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 15 aprile 2010
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