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Indici della Rassegna

Titolo
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 31 Marzo 2010 n. 1830. Riferimenti Normativi: - Art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei Contratti)
Testo
Deve ritenersi illegittimamente costituita la commissione giudicatrice di una gara per l’affidamento di un appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel caso in cui uno dei componenti esterni della commissione medesima sia stato nominato dalla P.A. senza l’osservanza dei criteri imposti dall’art. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Il menzionato articolo stabilisce che, in caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto”.
Il presidente deve essere di norma un dirigente della stazione appaltante, ovvero, in caso di mancanza in organico, un funzionario della medesima, mentre gli altri componenti sono selezionati tra i funzionari della stessa stazione appaltante o, in presenza di determinate condizioni, tra i funzionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli Ordini professionali;
- professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalla Facoltà di appartenenza.
La norma individua quindi una ben definita cerchia di “esperti”, nell’ambito della quale deve essere effettuata la scelta del componente esterno; trattasi di una qualificazione normativa ex ante, in funzione di preventiva garanzia della competenza professionale e della terzietà del componente, la cui tassatività non lascia spazio ad ulteriori designazioni.
La stazione appaltante, quindi, per nominare un componente esterno, dovrebbe richiedere preventivamente agli Ordini professionali (e alle Facoltà universitarie) le “rose di candidati” da cui trarre il nominativo del componente.
Nel caso di specie, era stato nominato invece un avvocato, senza ottenere preventivamente dall’Ordine professionale di appartenenza la rosa dei candidati.
Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto irrilevante la tesi della difesa erariale secondo cui l’Amministrazione non aveva potuto ottemperare al disposto di cui alla lett. a) perché il competente Ordine non aveva provveduto a predisporre e quindi a fornire le “rose” ei candidati, sollevando, in tal modo, un caso di oggettiva impossibilità a provvedere derivante da forza maggiore. Infatti, il Collegio ha osservato che oltre a non esservi prova alcuna dell’avvenuta richiesta, la stazione appaltante ben avrebbe potuto formulare analoga richiesta anche all’Università degli studi.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 15 aprile 2010
 
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