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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER GARANTIRE LA TRASPARENZA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 2 Aprile 2010 n. 1900 Riferimenti normativi: - L. 241/1990
Testo
L’art. 22 della L. 241/1990, come novellato dalla L. 15/2005, riconosce il diritto di accesso allo scopo di garantire la trasparenza dell’attività amministrativa a ”chiunque vi ha interesse per tutelare situazioni giuridicamente rilevanti”.
Si tratta di un requisito sostanziale alla base della richiesta, con una dimensione autonoma rispetto a quello che potrebbe essere fatto valere in un ipotetico giudizio.
Ciò implica che il diritto di accesso, basato su un suo interesse sostanziale, risulta collegato ad una situazione giuridicamente rilevante e strumentale per ottenere la conoscenza di atti, non potendo questo diritto essere utilizzato come una sorta di controllo dell’attività amministrativa.
Risulta in tal modo precluso l’accoglimento dell’istanza quando rileva un fine di generale riscontro dell’operato pubblico non rispondendo al suo scopo che è esclusivamente quello di tutelare uno specifico interesse come individuato negli artt. 22 – 25 L. 241/1990.
A conferma di quanto sopra, l’art. 24 della medesima disposizione normativa al comma 3, afferma come l’istanza non deve essere uno strumento rivolto a sindacare l’attiva della p.a. e la richiesta non può che riguardare atti già formati ed in possesso dell’amministrazione, essendo esclusa qualsiasi richiesta all’ente di creare documenti nuovi.
E’ perfettamente legittimo il diniego di accesso ad ogni istanza nella quale non risulta specificamente indicata la documentazione essendo la richiesta riportata in modo generico ed indeterminato o addirittura riguardare documenti non esistenti presso la p.a., risultando l’accesso quale mezzo per controllare l’attività dei destinatari dell’istanza e per perseguire una generica attività informativa.
Il riconoscimento del diritto alla conoscenza dei documenti amministrativi non può nemmeno imporre all’ente un’attività tale da costringerla ad un eccessivo impegno, poiché la ratio dell’intervento è solo quello di far prendere visione o estrarre copie di atti richiedendo essenzialmente un minimo di attività materiale occorrente per estrarre i documenti indicati e metterli a disposizione del richiedente.
Alla stregua di ciò è altrettanto inammissibile una richiesta che comporterebbe il controllo di un numero troppo elevato di pratiche cui dovrebbe eseguire un’ impegnata attività valutativa.
Ne consegue che il diritto di accesso, pur riconosciuto dalla normativa debba essere eseguito all’interno di quei canoni prestabiliti ed indicati dal legislatore avendo quale unico obiettivo quello di una conoscenza di atti a favore di chi risulti titolare di situazioni giuridicamente rilevanti e la sua richiesta sia funzionale alla tutela del bene della vita, contemperato con quello della pubblica amministrazione cui la richiesta è indirizzata.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
giovedì 15 aprile 2010
 
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