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Titolo
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo: differenze e conseguenze connesse alla procedura espropriativa
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 11 maggio 2004, n. 2930)
Testo
Il Supremo consesso amministrativo ha fornito chiarimenti circa la nozione di "progetto" ai sensi della legge n. 109/1994, correlandola alla procedura ablativa, al fine di determinare gli elementi necessari e presupposti per un corretto avvio del detto procedimento.
Coglie così lâoccasione per ribadire che i tre stadi progettuali non possono essere né sintetizzati, né pretermessi, avendo ciascuno rilevanza ai fini endoprocedimentali, di talchè lâopera pubblica deve essere caratterizzata in progressione temporale dalla scansione progettuale.
Il progetto preliminare - si legge - è indagine operativa che abbisogna di successivi interventi in merito alla caratteristiche dellâopera.
Il progetto definitivo configura lâopera nei suoi aspetti generali.
Il progetto esecutivo è il progetto corredato di tutte le specifiche, ossia con tutti i dettagli operativi e denominato, per questa completezza, anche come cantierabile.
Solo il progetto definitivo, per possedere i caratteri complessivi dellâopera, può contenere la dichiarazione di pubblica utilità e quindi da esso sortiscono effetti idonei al legittimo inizio dellâopera pubblica.
Da detto principio consegue che, solo un progetto di carattere generale, ma compiutamente determinato, è strumento capace alla giusta determinazione dellâarea da espropriare e dellâopera da eseguire.
Emerge, di converso, che se la dichiarazione di pubblica utilità dellâopera sia stata correlata allâapprovazione del progetto preliminare è possibile procedere alla sanatoria dellâillegittimità solo con lâapprovazione del progetto definitivo e mai con lâesecutivo.
Il Consiglio di Stato, su questi presupposti, ha annullato i decreti di occupazione dâurgenza finalizzati allâesproprio di aree di proprietà privata, perché non idoneamente supportati dalla necessaria dichiarazione di pubblica utilità dellâopera pubblica, laddove detta dichiarazione, contrariamente a norma, era stata connessa, dapprima, al progetto preliminare e, successivamente e nel tentativo di sanare la violazione, al progetto esecutivo e mai al progetto definitivo.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 14 maggio 2004
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