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Indici della Rassegna

Titolo
BENI DEMANIALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 17 marzo 2010 n. 1566
Testo
In base all’art. 822 cod. civ., il demanio è costituito da una serie di beni, come il lido del mare, la spiaggia, le opere destinate alla difesa nazionale e da tutti quelli classificati dalla normativa come assoggettati al regime del demanio pubblico.
Tali beni possono anche appartenere alle regioni, alle province o ai comuni, costituendo così il demanio regionale, provinciale o comunale, ma sono ugualmente assoggettati alla disciplina demaniale statale.
I beni demaniali sono caratterizzati dall’uso pubblico, poiché di essi ne beneficiano l’intera collettività in modo diretto o indiretto.
Altra loro caratteristica è la indisponibilità ed inalienabilità, non potendo essere venduti e nemmeno oggetto di diritti a favore dei terzi, se non nei modi indicati dalle disposizioni legislative che li riguardano.
Questo ultimo aspetto riconosce la possibilità che i beneficiari di questi beni possono essere soggetti determinati, ma l’eventuale riconoscimento a favore di un ristretto numero di persone non fa mai perdere al demanio la sua intrinseca qualificazione, rimanendo comunque appartenente all’ente pubblico a prescindere dal rapporto intercorrente tra il proprietario e gli utilizzatori e/o occupanti.

Nella relazione giuridica tra il bene e l’utilizzatore non si assiste mai ad un procedimento di sdemanializzazione e l’eventuale uso agricolo del terreno non implica in nessun modo l’applicazione della normativa sui patti agrari.
Non perdendo il bene la sua qualificazione, l’indisponibilità rimane e ad essa non si può rinunciare in via di fatto.
Tutto ciò implica l’insussistenza di qualsiasi sdemanializzazione tacita, potendo il rinnovo della eventuale concessione essere espresso solo per iscritto.
E’ vero, infatti, che, una volta scaduta la concessione, il bene torna nella piena disponibilità dello stato ed il concessionario che rimane nella detenzione dell’immobile è occupante senza titolo.
L’eventuale mancato sgombero non dimostra affatto la volontà dell’ente di abbandonare il regime del bene, poiché è nella facoltà del soggetto pubblico individuare il momento nel quale tornare materialmente nella disponibilità della cosa.
Questa situazione riconosce in capo all’amministrazione pubblica il potere di riottenere immediatamente l’immobile, non avendo la p. a . alcun obbligo di giustificare la decisione di recuperarne il possesso.
[a cura del Dott. Grasselli Stefano]
Autore
Data
giovedì 15 aprile 2010
 
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