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Indici della Rassegna

Titolo
INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI A PERSONALE NON DIPENDENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte Costituzionale, sent. 5 marzo 2010, n. 81
Testo
Nel merito si deduce la infondatezza delle censure in quanto nella specie verrebbero in rilievo incarichi conferiti a persona che non riveste già il ruolo di dirigente della p.a. «ma a persona estranea alla p.a. prescelta sulla base di criteri di particolare stima e fiducia da parte dell’organo politico preposto all’amministrazione che, pur condizionato dalla ricorrenza degli oggettivi elementi indicati dal comma 6, dell’art. 19, del d.lgs. n. 165 del 2001, effettua però la propria definitiva scelta fondandola sul proprio personale fiduciario rapporto con il soggetto che intende investire della funzione dirigenziale». In questa prospettiva, sarebbe del tutto coerente che, al mutamento del Governo, il soggetto nominato venga sottoposto ad un «vaglio confermativo e, in caso di non conferma, che l’incarico decada». Diversamente argomentando, si sottolinea, «la possibilità, percentualmente limitata di conferimento di detti incarichi (…) resterebbe preclusa ai titolari del potere politico, frustrando completamente (…) un suo pur modesto avvalimento di personale» di totale fiducia nell’esercizio di funzioni dirigenziali.


La soluzione accolta dalla Corte di Cassazione, (sent. 05.03.2010 n. 81)

Alla luce di quanto sin qui esposto, la questione sottoposta all’esame di questa Corte attiene alla conformità agli artt. 97 e 98 della Costituzione della norma che prevede un sistema di spoglie transitorio applicato a persone esterne all’amministrazione conferente, non dipendente, come dirigente, da altra amministrazione, al quale sia stata attribuita una funzione dirigenziale di livello non generale.
In definitiva, in presenza di tali incarichi – che devono essere sempre conferiti nel rigoroso rispetto delle condizioni prescritte dal comma 6, dell’art. 19, le quali impongono, tra l’altro, che «la professionalità vantata dal soggetto esterno non sia rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione» (sentenza n. 9 del 2010) – l’amministrazione stessa è tenuta a garantire la distinzione funzionale tra attività di indirizzo politico amministrativo e attività gestionale, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione dei pubblici poteri.

Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge n. 262 del 2006, per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale di cui al comma 6, dell’art. 19, del d.lgs. n. 165 del 2001 «conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».


Il contenuto della Sentenza in esame:

. Nel caso in esame, viene in rilievo un incarico di direzione di uffici di livello dirigenziale non generale, attribuito, ai sensi del predetto comma 6, dell’art. 19, a soggetto esterno all’amministrazione conferente, non dipendente, come dirigente, da altra amministrazione;
. in relazione a tale tipologia di incarico, la norma impugnata contempla una ipotesi di spoils system transitorio, con interruzione ex lege del rapporto dirigenziale in corso ove l’interessato non sia confermato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 262 del 2006;
. con riferimento alle attribuzioni dirigenziali “esterne”, il comma 8, dell’art. 19, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal comma 159, del decreto-legge n. 262 del 2006, prevede anche una ipotesi di spoils system a regime, stabilendo che tali attribuzioni «cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo».
[a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni]

Autore
Data
giovedì 15 aprile 2010
 
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