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Indici della Rassegna

Titolo
IPOTESI DI LEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte dei Conti, Sez. Giur. d’Appello Regione Sicilia, sent. 29 marzo 2010 n. 101 -
Testo
E’ illegittima l’attribuzione di un incarico fiduciario ad un consulente esterno alla pubblica amministrazione per l’affidamento del servizio che non attiene precisamente ai compiti istituzionali dell’ente, quali la “previsione meteorologica".
Secondo la prospettazione della Procura generale gli incarichi debbono connotarsi - vista la normativa di riferimento – di caratteri di stretta correlazione con gli elementari principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa di talchè ogni esborso deve essere giustificato dalla piena relazione delle attribuzioni dell’ente medesimo, dando dimostrazione dell’effettiva utilità per l’Amministrazione e della concreta e seria valutazione relativa alla sussistenza dell’elevata e specialistica professionalità.
La disposizione dell’art. 7 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 riconosce la possibilità di "esternalizzazione", disciplinando con puntualità e rigore i casi e le modalità del conferimento, prevedendosi che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione limitatamente ai casi in cui si sia in presenza della necessità.
I presupposti di legittimità vanno individuati nella conferenza e specificità della materia e coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione, deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno e la prestazione deve essere di natura temporanea (determinata la durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso della collaborazione) e altamente qualificata.
La disciplina generale deve trovare correlazione comunque con quella di settore individuando i presupposti formali e sostanziali per poter procedere al conferimento dell’incarico.
La regola di carattere generale impone, infatti, che le amministrazioni e gli enti pubblici svolgano i compiti istituzionali avvalendosi di proprio personale in attuazione ed applicazione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione e, in particolare, dell'obbligo di perseguire l'economicità della spesa pubblica.
Il conferimento degli incarichi di consulenza si pone come eccezione con riferimento all’usuale andamento amministrativo e può ammettersi solo in presenza di speciali condizioni che debbono coesistere ed essere oggettivamente sussistenti ed essere poste a supporto e giusta motivazione del provvedimento decisorio.
Nella fattispecie esaminata era carente la convenzione, ovvero il disciplinare d'incarico, che specificasse l’obiettivo da conseguire e le modalità di espletamento dell’incarico, gli obblighi derivanti all’incaricato, oltre al corrispettivo previsto per la collaborazione. E ciò è stato reputato prova della mancanza non solo della necessità cogente, ma della totale estraneità dei compiti da conferire a quelli propri dell’Amministrazione provinciale e, quindi, che il provvedimento fu adottato del tutto fuori dalla normativa disciplinante la materia delle collaborazioni esterne.
L’illegittimità della deliberazione e la mancanza di utilità della prestazione che il consulente era stato incaricato di rendere, costituisce il presupposto di antigiuridicità; è viziato il comportamento e l’antecedente causale da cui discende il danno erariale subito dall’amministrazione per la spesa sostenuta.
Immanente l’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, avendo l’amministratore posto in essere sia un comportamento in totale violazione di norme di facile interpretazione, sia condotte "affette da colpa grave", e cioè "quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d’ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza”.
[a cura dell’Avv. M. T. Stringola]


Autore
Data
giovedì 15 aprile 2010
 
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