Indici della Rassegna
Titolo
IPOTESI DI LEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Sez. Giur. dâAppello Regione Sicilia, sent. 29 marzo 2010 n. 101 -
Testo
Eâ illegittima lâattribuzione di un incarico fiduciario ad un consulente esterno alla pubblica amministrazione per lâaffidamento del servizio che non attiene precisamente ai compiti istituzionali dellâente, quali la âprevisione meteorologica".
Secondo la prospettazione della Procura generale gli incarichi debbono connotarsi - vista la normativa di riferimento â di caratteri di stretta correlazione con gli elementari principi di efficacia ed economicità dellâazione amministrativa di talchè ogni esborso deve essere giustificato dalla piena relazione delle attribuzioni dellâente medesimo, dando dimostrazione dellâeffettiva utilità per lâAmministrazione e della concreta e seria valutazione relativa alla sussistenza dellâelevata e specialistica professionalità .
La disposizione dellâart. 7 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 riconosce la possibilità di "esternalizzazione", disciplinando con puntualità e rigore i casi e le modalità del conferimento, prevedendosi che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione limitatamente ai casi in cui si sia in presenza della necessità .
I presupposti di legittimità vanno individuati nella conferenza e specificità della materia e coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione, deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili allâinterno e la prestazione deve essere di natura temporanea (determinata la durata, il luogo, lâoggetto ed il compenso della collaborazione) e altamente qualificata.
La disciplina generale deve trovare correlazione comunque con quella di settore individuando i presupposti formali e sostanziali per poter procedere al conferimento dellâincarico.
La regola di carattere generale impone, infatti, che le amministrazioni e gli enti pubblici svolgano i compiti istituzionali avvalendosi di proprio personale in attuazione ed applicazione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione e, in particolare, dell'obbligo di perseguire l'economicità della spesa pubblica.
Il conferimento degli incarichi di consulenza si pone come eccezione con riferimento allâusuale andamento amministrativo e può ammettersi solo in presenza di speciali condizioni che debbono coesistere ed essere oggettivamente sussistenti ed essere poste a supporto e giusta motivazione del provvedimento decisorio.
Nella fattispecie esaminata era carente la convenzione, ovvero il disciplinare d'incarico, che specificasse lâobiettivo da conseguire e le modalità di espletamento dellâincarico, gli obblighi derivanti allâincaricato, oltre al corrispettivo previsto per la collaborazione. E ciò è stato reputato prova della mancanza non solo della necessità cogente, ma della totale estraneità dei compiti da conferire a quelli propri dellâAmministrazione provinciale e, quindi, che il provvedimento fu adottato del tutto fuori dalla normativa disciplinante la materia delle collaborazioni esterne.
Lâillegittimità della deliberazione e la mancanza di utilità della prestazione che il consulente era stato incaricato di rendere, costituisce il presupposto di antigiuridicità ; è viziato il comportamento e lâantecedente causale da cui discende il danno erariale subito dallâamministrazione per la spesa sostenuta.
Immanente lâesistenza dellâelemento soggettivo della colpa grave, avendo lâamministratore posto in essere sia un comportamento in totale violazione di norme di facile interpretazione, sia condotte "affette da colpa grave", e cioè "quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale dâufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà , si materializzano nellâinosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenzaâ.
[a cura dellâAvv. M. T. Stringola]
Data
giovedì 15 aprile 2010
Valuta questa Pagina stampa