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Indici della Rassegna

Titolo
CARTELLA ESATTORIALE SU CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: DECIDE IL GIUDICE ORDINARIO
Argomento
Codice della Strada
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. Un., ord. 18 marzo 2010, n. 6539
Testo
Per l'individuazione del giudice munito di potere giurisdizionale, in ipotesi di pretesa azionata a mezzo di cartella esattoriale, deve considerarsi che "tale atto costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia; pertanto la cartella esattoriale deve essere impugnata davanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l'atto non contenga una puntuale indicazione della fonte di credito fatta valere".
I giudici della Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe hanno stabilito che "rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perchè il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, sul riordino della disciplina mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro".
Nella decisione in commento i giudici si sono, altresì, ricollegati al precedente orientamento del 2008, secondo il quale “la cartella esattoriale è un atto privo di autonomia, e costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale”, quindi deve essere “impugnata davanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l’atto non contenga una puntuale indicazione della fonte di credito fatta valere” (Cass. sentenza n. 3001/2008)”.
[a cura della Dott.ssa Marta Dolfi]

Autore
Data
giovedì 15 aprile 2010
 
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