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Testo
ORREZIONE DI ERRORE MATERIALE DELLE SENTENZE
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. 7 aprile 2010 n. 114
Nel processo amministrativo, la procedura di correzione dell'errore materiale di una sentenza, ex art. 93 R.D. n. 642 del 1907, ha il fine di emendare un'inesattezza accidentale rilevabile dal contesto dell'atto, riconducibile alle tre categorie dell'omissione, dell'errore materiale e di calcolo è inidonea per sua natura a modificare il contenuto essenziale della decisione.
Eâ inammissibile lâistanza volta ad ottenere la correzione di un asserito errore materiale contenuto in una decisione del G.A., nel caso in cui tale istanza sia in realtà finalizzata ad ottenere la modifica del dispositivo della sentenza, nella parte in cui ha compensato le spese processuali relative alla fase di appello; infatti lâerrore materiale di cui si chiede la correzione con la specifica procedura, deve essere ictu oculi ravvisabile ed automaticamente emendabile, mentre nel caso di richiesta di modifica del dispositivo della sentenza nella parte riguardante le regolazione delle spese processuali, il medesimo dispositivo potrebbe essere emendato in senso conforme alle previsioni contenute nelle motivazioni, solo allâesito di valutazioni discrezionali - sul quantum da liquidare - riservate al giudice del merito.
I DATI DEL PRA NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER FINALITÃ DI MARKETING
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Garante per la protezione dei dati personali, Prescrizioni 11 marzo 2010
Intervenendo sulla base di segnalazioni inviate da interessati al trattamento dei dati personali contenuti nel Pubblico Registro Automobilistico, il Garante Privacy ha affermato che:
- "le società del settore automobilistico e le società private di ricerche e consulenze economico-sociali, senza il consenso degli interessati, possono utilizzare i dati personali provenienti dal Pubblico Registro Automobilistico per inviare comunicazioni di particolare interesse per gli utenti, ivi comprese quelle concernenti l'imminente scadenza delle revisioni auto, nonché i moduli relativi ad attività di ricerca economico-sociale o statistica, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) del Codice"
- mentre "la compatibilità delle operazioni viene meno - e, quindi, il trattamento dei dati acquisiti presso il P.R.A. deve ritenersi illecito - tutte le volte in cui, per mere finalità di marketing, in tali comunicazioni vengano inserite informazioni di natura commerciale (ad esempio, possibili offerte su pezzi di ricambio o su accessori in vendita presso i centri di revisione), per la cui ricezione i singoli interessati non abbiano rilasciato uno specifico consenso".
Il Garante ha in sostanza ribadito il proprio orientamento: "i dati contenuti nel P.R.A., per quanto pubblici, non sono suscettibili di utilizzo per scopi direttamente commerciali o pubblicitari, perché del tutto avulsi dall'interesse pubblico cui è ispirato il sistema".
PRINCIPIO DELLâANONIMATO NEI CONCORSI PUBBLICI
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sezione VI, sent. 6 aprile 2009, n. 8418.
Viola il principio dellâanonimato dei concorsi pubblici la circostanza che sui lembi di chiusura delle buste contenenti gli elaborati dei candidati risultino le sigle dei membri della Commissione apposte in maniera macroscopicamente diversa da busta a busta.
Data
giovedì 15 aprile 2010
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