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Indici della Rassegna

Titolo
NATURA GIURIDICA DELLA D.I.A. ED AZIONE A TUTELA DEL TERZO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 15 aprile 2010 n. 2139. Riferimenti Normativi: - Art. 24 della Costituzione; - Art. 19 della Legge n. 241 del 1990.
Testo
Il Collegio ritiene di condividere l’orientamento secondo cui la d.i.a. non ha natura provvedimentale, trattandosi al contrario di un atto del privato, come tale non immediatamente impugnabile innanzi al T.a.r.
L’azione a tutela del terzo che si ritenga leso dall’attività svolta sulla base della d.i.a. non è, quindi, l’azione di annullamento, ma l’azione di accertamento dell’inesistenza dei presupposti della d.i.a.
Tale azione pur se non espressamente prevista trova fondamento nel principio dell’effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 della Costituzione e va proposta nei confronti del soggetto pubblico che ha il compito di vigilare sulla d.i.a. - e verso il quale si produrranno gli effetti conformativi derivanti dall’eventuale sentenza di accoglimento - in contraddittorio con il denunciante, che assume la veste di soggetto controinteressato (visto che l’eventuale accoglimento della domanda andrebbe ad incidere negativamente sulla sua sfera giuridica).
La sentenza che accerta l’inesistenza dei presupposti della d.i.a. ha effetti conformativi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in quanto le impone di porre rimedio alla situazione nel frattempo venutasi a creare sulla base della denuncia stessa, in particolar modo di ordinare l’interruzione dell’attività e l’eventuale riduzione in pristino di quanto nel frattempo realizzato.
Tale potere, volto a dare esecuzione al comando implicitamente contenuto nella sentenza di accertamento, deve essere esercitato a prescindere sia dalla scadenza del termine perentorio previsto dall’art. 19 della L. n. 241/90 per l’adozione dei provvedimenti inibitori-repressivi, sia dalla sussistenza dei presupposti dell’autotutela decisoria richiamati sempre dall’art. 19, non trattandosi né di un potere di autotutela propriamente inteso (non richiedente pertanto alcuna valutazione sull’esistenza di un interesse pubblico attuale e concreto prevalente sull’interesse del privato), né del potere inibitorio tipizzato dall’art. 19 citato (per il quale è previsto il termine perentorio).
Si tratta, infatti, di un potere che ha diversa natura e che trova il suo fondamento nell’effetto conformativo del giudicato amministrativo, da cui discende, appunto, il dovere per l’Amministrazione di determinarsi tenendo conto delle prescrizioni impartite dal giudice nella motivazione della sentenza.
Nel caso di specie, non vi erano ostacoli per la riqualificazione dell’azione di annullamento come azione di accertamento, in quanto sussistevano i presupposti sostanziali e processuali di quest’ultima azione; vale a dire che il contraddittorio era stato correttamente instaurato sia con il Comune che con i soggetti controinteressati, e che, al di là del nomen iuris, l’intero ricorso era chiaramente volto a contestare la sussistenza dei presupposti legittimanti la d.i.a.
[a cura del Dott. Roberto Bongarzone]

Autore
Data
venerdì 30 aprile 2010
 
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