Indici della Rassegna
Titolo
NATURA GIURIDICA DELLA D.I.A. ED AZIONE A TUTELA DEL TERZO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 15 aprile 2010 n. 2139.
Riferimenti Normativi:
- Art. 24 della Costituzione;
- Art. 19 della Legge n. 241 del 1990.
Testo
Il Collegio ritiene di condividere lâorientamento secondo cui la d.i.a. non ha natura provvedimentale, trattandosi al contrario di un atto del privato, come tale non immediatamente impugnabile innanzi al T.a.r.
Lâazione a tutela del terzo che si ritenga leso dallâattività svolta sulla base della d.i.a. non è, quindi, lâazione di annullamento, ma lâazione di accertamento dellâinesistenza dei presupposti della d.i.a.
Tale azione pur se non espressamente prevista trova fondamento nel principio dellâeffettività della tutela giurisdizionale sancito dallâart. 24 della Costituzione e va proposta nei confronti del soggetto pubblico che ha il compito di vigilare sulla d.i.a. - e verso il quale si produrranno gli effetti conformativi derivanti dallâeventuale sentenza di accoglimento - in contraddittorio con il denunciante, che assume la veste di soggetto controinteressato (visto che lâeventuale accoglimento della domanda andrebbe ad incidere negativamente sulla sua sfera giuridica).
La sentenza che accerta lâinesistenza dei presupposti della d.i.a. ha effetti conformativi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in quanto le impone di porre rimedio alla situazione nel frattempo venutasi a creare sulla base della denuncia stessa, in particolar modo di ordinare lâinterruzione dellâattività e lâeventuale riduzione in pristino di quanto nel frattempo realizzato.
Tale potere, volto a dare esecuzione al comando implicitamente contenuto nella sentenza di accertamento, deve essere esercitato a prescindere sia dalla scadenza del termine perentorio previsto dallâart. 19 della L. n. 241/90 per lâadozione dei provvedimenti inibitori-repressivi, sia dalla sussistenza dei presupposti dellâautotutela decisoria richiamati sempre dallâart. 19, non trattandosi né di un potere di autotutela propriamente inteso (non richiedente pertanto alcuna valutazione sullâesistenza di un interesse pubblico attuale e concreto prevalente sullâinteresse del privato), né del potere inibitorio tipizzato dallâart. 19 citato (per il quale è previsto il termine perentorio).
Si tratta, infatti, di un potere che ha diversa natura e che trova il suo fondamento nellâeffetto conformativo del giudicato amministrativo, da cui discende, appunto, il dovere per lâAmministrazione di determinarsi tenendo conto delle prescrizioni impartite dal giudice nella motivazione della sentenza.
Nel caso di specie, non vi erano ostacoli per la riqualificazione dellâazione di annullamento come azione di accertamento, in quanto sussistevano i presupposti sostanziali e processuali di questâultima azione; vale a dire che il contraddittorio era stato correttamente instaurato sia con il Comune che con i soggetti controinteressati, e che, al di là del nomen iuris, lâintero ricorso era chiaramente volto a contestare la sussistenza dei presupposti legittimanti la d.i.a.
[a cura del Dott. Roberto Bongarzone]
Data
venerdì 30 aprile 2010
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