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Indici della Rassegna

Titolo
IMPIANTI E INSEGNE DI ESERCIZIO: DIFFERENTI CRITERI AUTORIZZATORI
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Trento, Sez. unica, sent. 8 aprile 2010, n. 112
Testo
Il quesito sottoposto al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, concerne la definizione di insegna di esercizio, cioè il logo di una ditta, e l’impianto pubblicitario che, in astratto, potrebbe riportare il medesimo logo proprio per pubblicizzarne l’immagine e la sede.
Il divieto di posa lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, infatti, graverebbe solo sugli impianti pubblicitari e gli impianti di pubblicità o propaganda.
Tuttavia dal divieto rimangono esclusi, previa autorizzazione dell’ente proprietario, le insegne di esercizio per le quali può essere autorizzata la posa.
Pertanto, occorre una precisa individuazione della fattispecie al fine dell’effettivo accertamento della tipologia della struttura, valutata caso per caso, e per non fuoriuscire dal novero, della discrezionalità amministrativa e ricadere in quella dell’arbitrarietà.

La normativa

Art. 23 comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992
“ è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Art 47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
definisce “..insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”.

La soluzione accolta dal Tar Trento, (Sezione unica, sent. 08.04.2010 n. 112).

Il Tar Trento, con la sentenza in epigrafe e sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene di non poter accogliere il ricorso, congiuntamente alla prodotta domanda di risarcimento del danno.

Il contenuto della Sentenza in esame:
. Il divieto trova spiegazione nella presunta pericolosità degli impianti pubblicitari soprattutto se installati su itinerari percorribili ad alta velocità: il richiamo degli impianti pubblicitari sugli utenti della strada potrebbe infatti provocarne una diminuzione della soglia di attenzione;
. il Legislatore non ha riscontrato analogo rischio in riferimento alle insegne di esercizi, ritenendo queste, in quanto funzionali alla sola identificazione dell’azienda, estranee a qualsiasi scopo propagandistico;
. l’Ente titolare della strada è tenuta ad effettuare in sede di rilascio di autorizzazione o di nulla osta legato al riconoscimento nei confronti della struttura delle caratteristiche tecniche di insegna rispetto a quelle di impianto pubblicitario.

[a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni]

Autore
Data
venerdì 30 aprile 2010
 
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