Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
IL COMMITTENTE E’ RESPONSABILE SOLO SE PUO’ ACCORGERSI DELLE MISURE DI SICUREZZA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione penale, Sez. IV , sentenza 19-04-2010, n. 15081
Testo
La Corte, ha chiarito come, con la stipulazione di un contratto di appalto, venga trasferita, dal committente all’appaltatore, la responsabilità per la prevenzione degli infortuni nell’esecuzione dei lavori. In particolare, quindi, nel caso in cui l'appaltatore ometta di provvedere alle misure di sicurezza prescritte, il committente risponde anch’egli dell’infortunio eventualmente determinatosi, solo quando, però, tale omissione, consistendo nella palese violazione di norme antinfortunistiche, sia immediatamente percepibile e il committente sia in grado di accorgersi senza particolari indagini dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza. Situazione, questa, non riscontrata nella vicenda in esame.

La soluzione accolta dalla Corte di Cassazione (Sezione IV, sent. 19.04.2010 n. 15081).

La Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la condanna per lesioni colpose impartita dai giudici di merito nei confronti dei titolari di una impresa appaltatrice che, al termine dei lavori, avevano lasciato in strada del materiale pericoloso a causa del quale si era poi verificato un incidente.

Il contenuto della Sentenza in esame:

. il committente di lavori dati in appalto, nello scegliere il soggetto al quale affidare l’incarico, deve ispirarsi a due fondamentali regole di condotta: diligenza e prudenza;
. la responsabilità dell’appaltatore trova dei limiti nell’eventuale assunzione da parte della committente di una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera;
. sul committente grava l’onere di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa.
[a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni]

Autore
Data
venerdì 30 aprile 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa