Indici della Rassegna
Titolo
IL COMMITTENTE Eâ RESPONSABILE SOLO SE PUOâ ACCORGERSI DELLE MISURE DI SICUREZZA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione penale, Sez. IV , sentenza 19-04-2010, n. 15081
Testo
La Corte, ha chiarito come, con la stipulazione di un contratto di appalto, venga trasferita, dal committente allâappaltatore, la responsabilità per la prevenzione degli infortuni nellâesecuzione dei lavori. In particolare, quindi, nel caso in cui l'appaltatore ometta di provvedere alle misure di sicurezza prescritte, il committente risponde anchâegli dellâinfortunio eventualmente determinatosi, solo quando, però, tale omissione, consistendo nella palese violazione di norme antinfortunistiche, sia immediatamente percepibile e il committente sia in grado di accorgersi senza particolari indagini dellâinadeguatezza delle misure di sicurezza. Situazione, questa, non riscontrata nella vicenda in esame.
La soluzione accolta dalla Corte di Cassazione (Sezione IV, sent. 19.04.2010 n. 15081).
La Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la condanna per lesioni colpose impartita dai giudici di merito nei confronti dei titolari di una impresa appaltatrice che, al termine dei lavori, avevano lasciato in strada del materiale pericoloso a causa del quale si era poi verificato un incidente.
Il contenuto della Sentenza in esame:
. il committente di lavori dati in appalto, nello scegliere il soggetto al quale affidare lâincarico, deve ispirarsi a due fondamentali regole di condotta: diligenza e prudenza;
. la responsabilità dellâappaltatore trova dei limiti nellâeventuale assunzione da parte della committente di una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dellâopera;
. sul committente grava lâonere di verificare lâidoneità tecnico-professionale dellâimpresa.
[a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni]
Data
venerdì 30 aprile 2010
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