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Indici della Rassegna

Titolo
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Piemonte, Sez. II, Sentenza 14 aprile 2010 n. 1931. Riferimenti Normativi: - Art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447; - Artt 7 e segg. della Legge n. 241 del 1990.
Testo
L’ordinanza contingibile ed urgente è un provvedimento adottabile dal Sindaco ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 447 del 1995 motivato da eccezionali ed urgenti necessità di tutelare la salute pubblica o l’ambiente.
Tale provvedimento può essere emanato anche al fine di contenere o ridurre le emissioni sonore, comprendendo perfino l’inibitoria totale o parziale dell’attività molesta.
Secondo l’art. 9 sopracitato “qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministero dell’ambiente, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa (ut supra) l’inibitoria parziale o totale di determinate attività”.
Tuttavia, l’autorità preposta alla emissione non potrà avvalersi di tale facoltà laddove un privato lamenti emissioni fastidiose di rumori – situazione questa la cui tutela appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario – in quanto la previsione dell’art. 9 è preordinata esclusivamente a tutelare la salute della collettività.
E’ pertanto illegittima, come nel caso di specie, un ordinanza emessa dal Sindaco con la quale è stato ingiunto al titolare di un locale da ballo stagionale di mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a riportare la rumorosità entro i valori previsti dalla normativa vigente, semplicemente a seguito del rilievo da parte dell’ARPA del superamento di alcune soglie di immissione sonora nella cucina di un cittadino residente nelle vicinanze di detto locale pubblico, senza alcuna considerazione dell’incidenza di tale fenomeno sulla salute pubblica e sull’ambiente e dell’esistenza di “eccezionali ed urgenti necessità di tutela”.
Resta da dire che le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico non debbono essere precedute da avviso di inizio del procedimento nei confronti del destinatario dell’ordinanza stessa, atteso che le caratteristiche del procedimento de quo (contraddistinto anche dall’effetto sorpresa” indispensabile per l’efficacia dei controlli) gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e segg. l. n. 241 del 1990.
Infine, tali ordinanze sono destinate ad esaurire la loro efficacia nel momento in cui il soggetto destinatario realizzerà gli interventi di bonifica acustica effettivamente idonei a ricondurre la situazione nei limiti di legge riconosciuti dall’amministrazione preordinata all’emissione della stessa ordinanza.
[a cura del Dott. Roberto Bongarzone]
Autore
Data
venerdì 30 aprile 2010
 
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