Indici della Rassegna
Titolo
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Piemonte, Sez. II, Sentenza 14 aprile 2010 n. 1931.
Riferimenti Normativi:
- Art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- Artt 7 e segg. della Legge n. 241 del 1990.
Testo
Lâordinanza contingibile ed urgente è un provvedimento adottabile dal Sindaco ai sensi dellâart. 9 della Legge n. 447 del 1995 motivato da eccezionali ed urgenti necessità di tutelare la salute pubblica o lâambiente.
Tale provvedimento può essere emanato anche al fine di contenere o ridurre le emissioni sonore, comprendendo perfino lâinibitoria totale o parziale dellâattività molesta.
Secondo lâart. 9 sopracitato âqualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dellâambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministero dellâambiente, secondo quanto previsto dallâarticolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nellâambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa (ut supra) lâinibitoria parziale o totale di determinate attività â.
Tuttavia, lâautorità preposta alla emissione non potrà avvalersi di tale facoltà laddove un privato lamenti emissioni fastidiose di rumori â situazione questa la cui tutela appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario â in quanto la previsione dellâart. 9 è preordinata esclusivamente a tutelare la salute della collettività .
Eâ pertanto illegittima, come nel caso di specie, un ordinanza emessa dal Sindaco con la quale è stato ingiunto al titolare di un locale da ballo stagionale di mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a riportare la rumorosità entro i valori previsti dalla normativa vigente, semplicemente a seguito del rilievo da parte dellâARPA del superamento di alcune soglie di immissione sonora nella cucina di un cittadino residente nelle vicinanze di detto locale pubblico, senza alcuna considerazione dellâincidenza di tale fenomeno sulla salute pubblica e sullâambiente e dellâesistenza di âeccezionali ed urgenti necessità di tutelaâ.
Resta da dire che le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico non debbono essere precedute da avviso di inizio del procedimento nei confronti del destinatario dellâordinanza stessa, atteso che le caratteristiche del procedimento de quo (contraddistinto anche dallâeffetto sorpresaâ indispensabile per lâefficacia dei controlli) gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e segg. l. n. 241 del 1990.
Infine, tali ordinanze sono destinate ad esaurire la loro efficacia nel momento in cui il soggetto destinatario realizzerà gli interventi di bonifica acustica effettivamente idonei a ricondurre la situazione nei limiti di legge riconosciuti dallâamministrazione preordinata allâemissione della stessa ordinanza.
[a cura del Dott. Roberto Bongarzone]
Data
venerdì 30 aprile 2010
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