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Indici della Rassegna

Titolo
GETTONI DI PRESENZA NELLE COMMISSIONI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte Conti Lazio Sent. 13 Aprile 2010 n. 793 -
Testo
Le deliberazioni emesse da un organo collegiale sono caratterizzate dalla presenza di due elementi essenziali: la determinazione della volontà e la verbalizzazione.
Si tratta di due elementi inscindibili per i quali la mancanza o illegittimità dell’uno implica la nullità dell’altro.
La redazione del verbale, quale esternazione del volere, è requisito costitutivo dell’attività procedimentale, la quale si perfeziona con la stesura dell’atto, che rappresenta una delle fasi costitutive.
Questa inscindibilità implica come il verbale debba essere redatto, nelle formalità previste dal legislatore, dal segretario presente alle sedute delle commissioni consiliari e da costui firmato.
La logicità temporale data dalla formazione del volere della commissione e la sua sacramentalizzazione all’interno del verbale steso dal segretario nella riunione, non ammette deroghe essendo questa l’unica sequenza che garantisce all’atto esternato di essere espressione valida ed efficace della volontà dell’organo e garantire ad esso di produrre effetti.
La presenza del funzionario – verbalizzante è indispensabile per la validità dell’adunanza, la sua assenza preclude la validità della riunione, non avendo alcun rilievo l’eventuale nota del segretario generale del comune laddove si stabilisce che la riunione può considerarsi formalmente tenuta laddove la presenza del funzionario fosse impedita o impossibilitata.
Questa impossibilità o indisponibilità deve essere intesa come una vicenda eccezionale da comprovare, non avendo alcun rilievo la sopra indicata nota laddove l’assenza del segretario si sia concretizzata nella quasi totalità delle volte che la commissione si è riunita e non risulti alcun riferimento all’ impedimento.
L’indispensabilità dei due requisiti richiamati, con la conseguente inesistenza delle riunioni prive della verbalizzazione e firma del segretario implica l’illegittimità della corresponsione dei gettoni di presenza e retribuzione dei permessi ai componenti.
Trattasi di un danno per le casse del comune erogatore dei gettoni, con l’obbligo per i partecipanti alla restituzione di quanto ottenuto.
Nella quantificazione dell’ammontare è necessario tener conto dell’assenza di qualsiasi forma di controllo e vigilanza degli organi comunali a ciò adibiti, avendo l’ente proceduto alla erogazione dell’importo senza le dovute verifiche.
L’importo da restituire per la giuridica inesistenza delle riunioni, risultando favorita dal generale lassismo degli organi comunali, implica una riduzione dell’importo computando nella somma complessiva la rivalutazione ma non gli interessi.

[a cura del Dott. Grasselli Stefano]

Autore
Data
venerdì 30 aprile 2010
 
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