Indici della Rassegna
Titolo
GETTONI DI PRESENZA NELLE COMMISSIONI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Conti Lazio Sent. 13 Aprile 2010 n. 793 -
Testo
Le deliberazioni emesse da un organo collegiale sono caratterizzate dalla presenza di due elementi essenziali: la determinazione della volontà e la verbalizzazione.
Si tratta di due elementi inscindibili per i quali la mancanza o illegittimità dellâuno implica la nullità dellâaltro.
La redazione del verbale, quale esternazione del volere, è requisito costitutivo dellâattività procedimentale, la quale si perfeziona con la stesura dellâatto, che rappresenta una delle fasi costitutive.
Questa inscindibilità implica come il verbale debba essere redatto, nelle formalità previste dal legislatore, dal segretario presente alle sedute delle commissioni consiliari e da costui firmato.
La logicità temporale data dalla formazione del volere della commissione e la sua sacramentalizzazione allâinterno del verbale steso dal segretario nella riunione, non ammette deroghe essendo questa lâunica sequenza che garantisce allâatto esternato di essere espressione valida ed efficace della volontà dellâorgano e garantire ad esso di produrre effetti.
La presenza del funzionario â verbalizzante è indispensabile per la validità dellâadunanza, la sua assenza preclude la validità della riunione, non avendo alcun rilievo lâeventuale nota del segretario generale del comune laddove si stabilisce che la riunione può considerarsi formalmente tenuta laddove la presenza del funzionario fosse impedita o impossibilitata.
Questa impossibilità o indisponibilità deve essere intesa come una vicenda eccezionale da comprovare, non avendo alcun rilievo la sopra indicata nota laddove lâassenza del segretario si sia concretizzata nella quasi totalità delle volte che la commissione si è riunita e non risulti alcun riferimento allâ impedimento.
Lâindispensabilità dei due requisiti richiamati, con la conseguente inesistenza delle riunioni prive della verbalizzazione e firma del segretario implica lâillegittimità della corresponsione dei gettoni di presenza e retribuzione dei permessi ai componenti.
Trattasi di un danno per le casse del comune erogatore dei gettoni, con lâobbligo per i partecipanti alla restituzione di quanto ottenuto.
Nella quantificazione dellâammontare è necessario tener conto dellâassenza di qualsiasi forma di controllo e vigilanza degli organi comunali a ciò adibiti, avendo lâente proceduto alla erogazione dellâimporto senza le dovute verifiche.
Lâimporto da restituire per la giuridica inesistenza delle riunioni, risultando favorita dal generale lassismo degli organi comunali, implica una riduzione dellâimporto computando nella somma complessiva la rivalutazione ma non gli interessi.
[a cura del Dott. Grasselli Stefano]
Data
venerdì 30 aprile 2010
Valuta questa Pagina stampa