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Indici della Rassegna

Titolo
TRIBUTI LOCALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. Un., 8 aprile 2010, n. 8313
Testo
Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite della Cassazione concerne l’affermarsi del principio secondo cui, in base alla normativa vigente, un ente locale possa trasferire ad un soggetto privato, nella specie una s.p.a., il potere di determinare la tariffa relativa al pagamento di un tributo locale.
In linea di principio, la risposta al quesito non può che essere negativa: il potere impositivo è espressione della sovranità dello Stato, in generale, e della posizione di supremazia degli enti pubblici locali rispetto ai cittadini amministrati, nell’ambito di un rapporto giuridico di tipo pubblicistico, rispetto al quale il cittadino è garantito dalle procedure legali e democratiche in base alle quali il potere impositivo deve essere esercitato.

La soluzione accolta dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite ( S.U.,, sent. 08.04.2010 n. 8313).

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, concernente la possibilità di derogare per ragioni di emergenza, il potere impositivo, le S.U. hanno affermato che non potrebbe mai essere legittimata in base all’emergenza l’attribuzione di un potere straordinario di imposizione fiscale che non sia poi contenuto espressamente nei limiti cronologici dell’emergenza stessa: la tariffa invece opera per tutti i periodi successivi di imposta, anche se l’emergenza è superata. In definitiva, l’attribuzione del potere di tariffazione alla società concessionaria è illegittima. Conseguentemente la Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.


Il contenuto della Sentenza in esame:

. può essere delegato il servizio della riscossione dei tributi, ma non il potere impositivo;
. l’imposizione è per definizione un atto d’imperio, il soggetto attivo del rapporto tributario non può che essere un ente pubblico dotato dello specifico imperium (potestà impositiva);
. principio generale dell’ordinamento giuridico è quello secondo il quale soltanto gli enti pubblici espressamente indicati dal legislatore possono imporre e quantificare i tributi, nel rispetto della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.;
. l’intervento legislativo, non potrebbe ratificare l’esproprio di un potere pubblico.
[a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni]



Autore
Data
venerdì 30 aprile 2010
 
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