Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Concorso vigili urbani
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Veneto sez. II Sent. 02 Aprile 2010 n. 1269 - Riferimenti normativi: D. Lgs 198/2006.
Testo
Il D. Lgs. 198/2006, riprendendo quanto già indicato nella L. 874/1986, afferma che l’altezza delle persone non è motivo discriminante per la partecipazione ad un concorso pubblico indetto dalle amministrazioni ed enti pubblici.
Questa regola trova sofferenza nella statuizione cui al d p c m 411/1987 che individua le categorie dei lavoratori per i quali possono essere introdotte limitazioni minime di altezza.
Tra esse figurano militari, vigili del fuco, organi di polizia, della guardia forestale.
In questo elenco di natura tassativa, quindi non suscettibile di estensione analogica, non rientrano i vigili urbani.
Un bando di concorso che prevede una statura minima per aspiranti vigili urbani è quindi illegittimo, alla luce, altresì, dei principi costituzionali che escludono qualsiasi forma di discriminazione basata sull’altezza.
Una lex specialis, come quella contenuta in un bando non può infatti derogare alla normativa statale, soprattutto quando quest’ ultima,


come nel caso considerato, possa trovare supporto in valori costituzionali.
Il fondamento della mancata applicazione del d p c m è la sua interpretazione restrittiva, la quale ne esclude l’utilizzazione al di fuori delle ipotesi in esso indicate.
Qualora un ente pubblico con apposito provvedimento, proceda alla mancata assunzione di un concorrente – aspirante vigile urbano -, per carenza del requisito dell’altezza così come previsto dal bando, l’atto emesso, come conseguenza dell’illegittimità del bando, è anch’esso illegittimo, tanto più quando la regola concorsuale prevede una restrizione ancora più marcata di quella prevista a livello normativo nazionale.
Un bando così strutturato ed il conseguente rifiuto di assunzione sono censurabili per evidente violazione sia del d. lgs. 196/2006 che del relativo decreto del presidente del consiglio dei ministri.
Quando la decisione di non assumere il concorrente è fondata sull’unica ragione della carenza della statura minima prevista dal bando, il provvedimento di mancata assunzione risulta illegittimo, con obbligo per l’ente pubblico di costituire il rapporto d’impiego con l’aspirante - vigile urbano partecipante al concorso e risultato legittimamente vincitore.
[a cura del Dott. Grasselli Stefano]


Autore
Data
venerdì 30 aprile 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa