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Indici della Rassegna

Titolo
espropri
Argomento
Notizie in breve
Abstract
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Testo
SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

SOLO PER LO STATO ESENTI I PASSAGGI DEGLI IMMOBILI

Corte Costituzionale – Ordinanza n° 144 del 08 maggio 2009

L’esenzione prevista in materia di imposta catastale dall’art. 10 del D. Lgs. 347/1990 in favore solo dello Stato risulta immune da arbitrarietà ed irragionevolezza e non può comportare, sotto alcun profilo, la denunciata “compromissione dell’autonomia” degli altri enti territoriali, perché trova giustificazione nella peculiare posizione dello Stato e si armonizza sotto tale aspetto, con le analoghe esenzioni previste per lo Stato stesso dalla imposta ipotecaria (art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 347 del 1990), di registro (art. 57, comma 7, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) e di bollo (art. 8 del DPR 26 ottobre 1972 n. 642)



DECRETO DI ESPROPRIO:
PER LA TRASCRIZIONE E’ NECESSARIA LA NOTIFICA E NON ANCHE L’ESECUZIONE

TAR Lombardia, Sezione III Milano, sentenza n. 588 del 12 marzo 2010

Sintesi: Il decreto di esproprio può essere trascritto senza indugio (ai sensi dell’art. 23, comma 2, del DPR 327 del 2001) soltanto dopo essere stato notificato; l’immissione in possesso, invece, ai sensi dell’art. 24, comma 1, DPR 327 del 2001, può essere fatta entro due anni dall’emissione del decreto di esproprio.


OCCUPAZIONE ACQUISITIVA:
INCOMPATIBILE CON L’ART. 43 T.U.

TAR Campania, Sezione V Napoli, sentenza n. 1304 del 4 marzo 2010

Sintesi: La ricostruzione giurisprudenziale dell’occupazione appropriativi (e usurpativa) è del tutto incompatibile con la disciplina normativa introdotta dall’art. 43 del DPR 327/2001, subordinando quest’ultima all’adozione di apposito provvedimento discrezionale il trasferimento di proprietà di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, a seguito di modificazione avvenuta in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità.



I VINCOLI AMBIENTALI- PAESISTICI NON SONO ESPROPRIATIVI

TAR Piemonte – Sezione I, sentenza n. 941 del 15 febbraio 2010

Sintesi: un bene immobile gravato da vincolo ambientale e paesistico, sia di carattere generale che parziale, non è indennizzabile al pari di qualsiasi bene sottoposto a vincolo derivante da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica, oltre a quelli che sotto l’aspetto quantitativo – non superano la normale tollerabilità.
La tutela culturale ed ambientale di un Piano paesistico territoriale con conseguente istituzione di un Parco è perfettamente coerente – sotto l’aspetto costituzionale – anche qualora all’interno del medesimo Piano non sia previsto un limite massimo di durata dei vincoli non espropriativi di carattere non prettamente urbanistico.
Il Piano di lottizzazione infatti ha, nel caso di specie, l’esclusivo obiettivo di tutela e salvaguardia ambientale, finalità che può indurre, tra l’altro, alla istituzione di un Parco, con conseguente provvedimento amministrativo di eliminazione di ogni previsione di lottizzazione presente all’interno dell’area, confermando così la finalità del Piano.

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Data
venerdì 30 aprile 2010
 
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