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Indici della Rassegna

Titolo
RISARCIMENTO DEI DANNI PER ILLEGITTIMA AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 27 aprile 2010 n. 2384
Testo
La p.a. è tenuta a risarcire il danno per lesione di interesse legittimo, correlata ad illegittima aggiudicazione di una gara di appalto, solo nell’ipotesi in cui sussista una sua responsabilità per colpa.
Potrà pertanto pervenirsi al risarcimento del danno soltanto se l’attività illegittima della P.A., abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l’interesse legittimo effettivamente si collega e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento, e sia dovuta alla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero a negligenza, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili.
In adesione ai suddetti principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistere la responsabilità per colpa della P.A., ed il consequenziale obbligo al risarcimento del danno, nell’ipotesi di aggiudicazione di una gara ad una ditta che andava invece esclusa per non avere allegato alle autocertificazioni - circa la regolarità contributiva e l’insussistenza di clausole di esclusione -, una fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Di nessun pregio è stata ritenuto l’eccezione di parte pubblica volta ad escludere ipotesi di responsabilità, per l’asserita sussistenza di un mero errore interpretativo di norme giuridiche.
Costituisce principio giurisprudenziale costante che, nel caso in cui sia richiesta una dichiarazione sostitutiva, l’omessa allegazione ad essa del documento di identità relativo al suo firmatario, non integra una mera irregolarità, suscettibile di successiva emenda, ma, rendendo la dichiarazione stessa non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, ne determina la nullità assoluta.
Alla stregua della disposizione di cui all’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tale produzione documentale, integra un elemento costitutivo dell’autocertificazione stessa.
Nessun ipotetico errore interpretativo può pertanto ritenersi scusabile, stante l’assoluta carenza, nella fattispecie, di oggettiva oscurità, sovrabbondanza o repentino mutamento delle norme stesse, ovvero di verificata sussistenza di contrasti interpretativi.
Fondata, pertanto, la richiesta di risarcimento del danno da parte dell’impresa, seconda in graduatoria, che si è vista illegittimamente negata l’aggiudicazione della gara, mentre la quantificazione dello stesso deve essere operata tenendo conto, sia della c.d. “perdita di chance” - ovvero del guadagno che l’impresa avrebbe potuto ottenere in base ad una ragionevole valutazione di probabilità e delle regole del mercato -, che del c.d. “danno curriculare”, ovvero la diminuzione di peso imprenditoriale dell’impresa stessa, per omessa acquisizione dell’appalto.
Non sono stati invece ritenuti rimborsabili i costi affrontati per la presentazione dell’offerta.
[a cura dell’Avv. Francesca Manili]


Autore
Data
sabato 15 maggio 2010
 
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