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Indici della Rassegna

Titolo
L’IMPUGNAZIONE DELL’ATTO PREPAPARATORIO NON ESIME DALL’IMPUGNAZIONE DELL’ATTO FINALE
Argomento
Concorsi
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, sez. V, sent. 10 maggio 2010, n. 2766
Testo
Nell’ambito di un concorso pubblico, l’impugnazione del verbale con il quale viene individuato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, non esime il ricorrente ad impugnare anche l’atto di approvazione della graduatoria finale. Pena l’improcedibilità del primo ricorso.
L’atto finale (approvazione della graduatoria) fà parte della stessa sequenza procedimentale avente quale atto presupposto e preparatorio il verbale relativo all’elenco dei candidati ammessi ma non necessariamente ne costituisce una conseguenza diretta e necessaria potendo, la sua adozione, essere il risultato di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di soggetti terzi.
L’illegittimità dell’atto finale ben può essere derivata dall’atto presupposto ma i suoi vizi devono communque essere fatti valere mediante impugnazione. In mancanza di impugnazione detto atto deve considerarsi consolidato e, pertanto, produttivo di effetti, non essendo prevista l’ipotesi di un effetto espansivo della caducazione dell’atto finale come conseguenza diretta ed immediata della caducazione dell’atto preparatorio.

Più in particolare, con riferimento ai pubblici concorsi, il rapporto intercorrente tra la esclusione in base alla graduatoria risultante dal punteggio delle prove scritte ed approvazione della graduatoria finale, non è un rapporto di consequenzialità immediata e diretta dovendosi prefigurare una valutazione più generale che tiene conto degli interessi di tutti i concorrenti.
Ne deve, inevitabilmente, emergere un riscontro della legittimità di tutta la procedura concorsuale nella sua interezza.

Del resto la formazione della graduatoria redatta dalla commissione giudicatrice costituisce un provvedimento un provvedimento di natura costitutiva conclusivo del proceidmento di concorso con il quale l’amministrazione fa proprio l’operato della Commissione giudicatrice. Da ciò deriva che la contestazione dei risultati della procedura concorsuale non può prescindere dall’impugnazione dell’atto di approvazione della graduatoria finale. Del resto dall’adozione dell’atto di approvazione della graduatoiria discende l’attribuzione di una utilità in favore di soggetti controinteressati estranei al giudizio che dall’automatica caducazione subirebbero un indubbio pregiudizio, con evidente lesione del principio del contraddittorio.

I giudici di Palazzo Spada sostengono, pertanto che “l’immediata impugnazione degli atti preparatori immediatamente lesivi, allo scopo di garantire una immediata tutela, anche cautelare, non esonera dall’onere di impugnazione dell’atto finale. Tale esonero è ammesso, quando sia già stato impugnato l’atto preparatorio, nel solo caso in cui tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata, diretta necessaria - nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi siano nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto né di latri soggetti”.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 15 maggio 2010
 
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