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Titolo
LâIMPUGNAZIONE DELLâATTO PREPAPARATORIO NON ESIME DALLâIMPUGNAZIONE DELLâATTO FINALE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 10 maggio 2010, n. 2766
Testo
Nellâambito di un concorso pubblico, lâimpugnazione del verbale con il quale viene individuato lâelenco dei candidati ammessi alla prova orale, non esime il ricorrente ad impugnare anche lâatto di approvazione della graduatoria finale. Pena lâimprocedibilità del primo ricorso.
Lâatto finale (approvazione della graduatoria) fà parte della stessa sequenza procedimentale avente quale atto presupposto e preparatorio il verbale relativo allâelenco dei candidati ammessi ma non necessariamente ne costituisce una conseguenza diretta e necessaria potendo, la sua adozione, essere il risultato di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di soggetti terzi.
Lâillegittimità dellâatto finale ben può essere derivata dallâatto presupposto ma i suoi vizi devono communque essere fatti valere mediante impugnazione. In mancanza di impugnazione detto atto deve considerarsi consolidato e, pertanto, produttivo di effetti, non essendo prevista lâipotesi di un effetto espansivo della caducazione dellâatto finale come conseguenza diretta ed immediata della caducazione dellâatto preparatorio.
Più in particolare, con riferimento ai pubblici concorsi, il rapporto intercorrente tra la esclusione in base alla graduatoria risultante dal punteggio delle prove scritte ed approvazione della graduatoria finale, non è un rapporto di consequenzialità immediata e diretta dovendosi prefigurare una valutazione più generale che tiene conto degli interessi di tutti i concorrenti.
Ne deve, inevitabilmente, emergere un riscontro della legittimità di tutta la procedura concorsuale nella sua interezza.
Del resto la formazione della graduatoria redatta dalla commissione giudicatrice costituisce un provvedimento un provvedimento di natura costitutiva conclusivo del proceidmento di concorso con il quale lâamministrazione fa proprio lâoperato della Commissione giudicatrice. Da ciò deriva che la contestazione dei risultati della procedura concorsuale non può prescindere dallâimpugnazione dellâatto di approvazione della graduatoria finale. Del resto dallâadozione dellâatto di approvazione della graduatoiria discende lâattribuzione di una utilità in favore di soggetti controinteressati estranei al giudizio che dallâautomatica caducazione subirebbero un indubbio pregiudizio, con evidente lesione del principio del contraddittorio.
I giudici di Palazzo Spada sostengono, pertanto che âlâimmediata impugnazione degli atti preparatori immediatamente lesivi, allo scopo di garantire una immediata tutela, anche cautelare, non esonera dallâonere di impugnazione dellâatto finale. Tale esonero è ammesso, quando sia già stato impugnato lâatto preparatorio, nel solo caso in cui tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione â consequenzialità immediata, diretta necessaria - nel senso che lâatto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi siano nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dellâatto presupposto né di latri soggettiâ.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 15 maggio 2010
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