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Indici della Rassegna

Titolo
GETTONI DI PRESENZA AI CAPIGRUPPO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti: - Corte Conti Toscana, parere 362/2009 Riferimenti normativi: - D. Lgs. 267/2000
Testo
L’art. 82 comma 2 D. Lgs. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto a percepire i gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli e relative commissioni.
All’interno del testo unico non esistendo alcuna norma che esclude la conferenza dei capogruppo dall’art. 82 comma 2, si pone il problema se questi componenti possono usufruire dei compensi riconosciuti ai consiglieri.
La soluzione non può non essere ricondotta all’esame congiunto con l’art. 83 comma 2 testo unico enti locali, il quale esclude agli amministratori locali di percepire qualsiasi introito per partecipare ad organi o commissioni, qualora questa partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
Questa disposizione si applica in tutte le ipotesi in cui il consigliere comunale partecipi ad organi differenti da quelli dell’art. 82, comunque connessi all’attività pubblica e trovi in questa qualità la ragione del conferimento.
Dal combinato disposto delle due norme non è rintracciabile alcun criterio che possa permettere l’estensione del contenuto favorevole dell’art. 82 comma 2 ad ipotesi differenti da esso indicate, anzi, dall’art. 83 è riscontrabile la volontà del legislatore ad introdurre un criterio onnicomprensivo dei compensi percepiti dai consiglieri.
Se ne deduce che la conferenza dei capogruppo non può essere assimilata ai consigli o commissioni, tenuto conto, tra l’altro, della differente natura delle funzioni esercitate.
Questa interpretazione è ulteriormente avvalorata dalla circostanza in base alla quale il legislatore quando vuole estendere alcuni diritti ai componenti della conferenza dei capogruppo lo fa espressamente, come nell’ipotesi contemplata nell’art. 79 t. u., riconoscendo a costoro permessi retribuiti.
E’ dallo spirito della legge in esame che si trae la considerazione secondo la quale, l’applicabilità dei benefici economici ai componenti può avvenire esclusivamente se ciò è previsto espressamente in una disposizione, altrimenti, non applicandosi un’estensione analogica, nessun riconoscimento può essere ammesso al di fuori dei casi previsti.
La non riconducibilità della conferenza dei capogruppo alle commissioni o consigli comunali è altresì in funzione dei differenti compiti esercitati, poiché la prima ha esclusivamente competenza in riferimento alla programmazione dei lavori consiliari e coordinamento delle attività delle commissioni consiliari, mentre queste ultime hanno ruoli istruttori, consultivi e propositivi dell’operato dell’organo consiliare.
Pertanto nessun diritto alla corresponsione dei benefici economici può essere fatta valere dai componenti della conferenza capigruppo per la loro partecipazione ad essa non usufruendo di nessun gettone di presenza per l’esercizio di questa attività pubblica legata al ruolo da essi ricoperto.
[a cura del Dott. Grasselli Stefano]
Autore
Data
sabato 15 maggio 2010
 
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