Indici della Rassegna
Titolo
Riparto di giurisdizione in materia di mobbing nel pubblico impiego
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Corte di cassazione, sent. 8438/2004)
Testo
? Il Principio
Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte ha portato maggiore chiarezza in tema di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di mobbing nel pubblico impiego.
Occorre fare una distinzione a seconda che il fatto illecito sia stato commesso prima o dopo il 30.06.1998.
Sulla tutela contrattuale spettante al lavoratore, per violazioni degli obblighi contrattuali della p.a., permane la giurisdizione del giudice amministrativo per quei fatti avvenuti prima del 30.06.1998.
Detta precisazione trae origine dalla puntuale applicazione dell'art. 45, comma 17, D.Lgs. n. 80/98.
Detta norma transitoria, nel prevedere il passaggio al giudice ordinario delle vertenze in materia di pubblico impiego, stabilì che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.06.98 rimanessero attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La Suprema Corte ha comunque precisato che, in tema di responsabilità da mobbing, occorre preliminarmente accertare la natura giuridica dell'azione di responsabilità proposta.
Infatti, qualora si trattasse di responsabilità contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Si intende proposta azione contrattuale la domanda che sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi inerenti al rapporto di impiego.
Se, per contro, ci si trova di fronte ad un'azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene senz'altro al giudice ordinario.
Ha specificato la Corte che "si deve ritenere proposta ... tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell'azione contrattuale...".
Nella specie i giudici hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario atteso che, sebbene il ricorrente avesse utilizzato il termine mobbing riferito ad alcune ipotesi di pratiche vessatorie, nella realtà , erano venute in rilievo violazioni di specifici obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di impiego.
Il lavoratore, pertanto, avrebbe dovuto adire il giudice amministrativo considerato che i fatti si erano verificati prima del 30.06.1998.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 14 maggio 2004
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