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Indici della Rassegna

Titolo
ILLEGITTIMI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI A PERSONALE NON DIPENDENTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte dei Conti, Sez.giur. Trento, sent. 22 marzo 2010, n. 8
Testo
Il quesito sottoposto alla Corte dei Conti concerne l’illegittima attribuzione dell’incarico di consulenza, posta in essere in violazione dei doveri d’ufficio che incombono sul dirigente comunale.
Il fondamentale dovere di servizio di tenere una condotta diligente, nell’interesse dell’amministrazione e in conformità della legge, imposto dal principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (art.1 L241/1990) e dal principio di legalità e buon andamento che incombe su tutti gli amministratori pubblici ex art. 97 Costituzione, non può essere derogato.
Alla luce di queste considerazioni, non vi era alcuna necessità di affidare un incarico ad una società specializzata in aziende private- che operava con una complessa metodologia di indagine aziendalistica- per una revisione organizzativa di poco momento come quella qui in questione, ottenibile con modalità magari più approssimative (dettate dal buon senso) ma ugualmente efficaci.
Del resto, va anche evidenziato che la revisione in un ottica esclusivamente aziendalistica, mal si attaglia ad un’organizzazione pubblica, in quanto - diversamente da un’azienda privata- l’azienda pubblica è tenuta al rispetto di norme di organizzazione interna e di procedura fissate direttamente dalla legge in funzione di interessi collettivi, norme inderogabili da parte dei regolamenti interni dell’ente.
In conclusione, nella concreta fattispecie non vi erano esigenze tali da imporre di affidare la riorganizzazione del comune ad un soggetto esterno all’ente.

La soluzione accolta dalla Corte dei Conti (Sezione giurisdizionale –Trento- sent. 22.03.2010 n.8).

La Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige- Sede di Trento-, con la sentenza in epigrafe, reputa che esistano tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi (ingiusto danno erariale, condotta causativa del danno antigiuridica, in quanto posta in essere nell’esercizio delle funzioni ed in violazione degli obblighi di servizio e connotata da colpa grave) richiesti dalle disposizioni in materia per affermare la responsabilità amministrativa e per condannare il convenuto al risarcimento del danno, più interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Il contenuto della Sentenza in esame:
. Intercorre una notevole differenza tra l’impostazione del lavoro nella pubblica amministrazione e quella ricorrente nel settore privato;
. i primi protagonisti dell’evoluzione degli assetti organizzativi degli enti debbono essere i dirigenti;
. l’azienda pubblica è tenuta al rispetto di norme di organizzazione interna e di procedura fissate direttamente dalla legge in funzione di interessi collettivi.
[a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni]

Autore
Data
sabato 15 maggio 2010
 
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