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Indici della Rassegna

Titolo
GARA APPALTO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. 17 maggio 2010 n. 3057
Testo
Una impresa può essere esclusa da una gara pubblica anche solo se si ha il sentore di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata.
Il provvedimento di esclusione dalla gara per infiltrazione mafiosa (esistenza di cause interdittive ex art. 4 d.lgs. n. 490/1994), pur se espressione di un ampia discrezionalità, può essere assoggettata al sindacato giurisdizionale sotto il profilo della sua logicità e dell'accertamento dei fatti rilevanti
Acquisito dal GIA un giudizio di prognosi sfavorevole in termini di infiltrazione camorristica, la P.A. è legittimata ad assumere provvedimento di revoca del subappalto.
L’amministrazione pubblica non può misconoscere una sentenza di assoluzione dal cui contesto possano delinearsi elementi che, pur negando la responsabilità ai fini della responsabilità penale, siano rilevanti ai fini garanzia della prevenzione antimafia.
Secondo il Supremo Consesso ai fini dell'esistenza di situazioni di infiltrazione mafiosa (per la natura preventiva) è sufficiente la presenza di elementi tali da far ritenere attendibile la sussistenza di un collegamento dell'impresa con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. E l'inibitoria antimafia è la massima anticipazione di tutela preventiva dello Stato verso il crimine organizzato.
Obiettivo principale è la salvaguardia dei principi di trasparenza e libertà di agire contrattuale della pubblica amministrazione rispetto a soggetti che possano risultare serventi rispetto a realtà imprenditoriali contigue ad associazioni criminali.
Ne consegue l'ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi indiziari di connivenze e collegamenti di tipo mafioso senza che si debba dar conto effettivo di prova certa.
E’ bastevole la prova del pericolo del pregiudizio sulla scorta di elementi indiziari e supponibili dell’ esistenza di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata.
Laddove, quindi si abbia prova d’esistenza di un fenomeno di significativa acquiescenza all'organizzazione criminale per illecita aggiudicazione di subappalti, neppure una ipotetica sentenza di assoluzione è esimente per soprassedere dall’esclusione dalla gara.
Di talchè in piena adesione al disposto normativo che vieta la stipula, l’approvazione di contratti e l’autorizzazione di subappalti, all’esito di informazioni atte a dare sufficiente indizio di tentativi di infiltrazione mafiosa (provvedimenti che dispongono una misura cautelare; condanna anche non definitiva per taluno dei delitti esplicitamente previsti; dagli accertamenti disposti dal prefetto) la pubblica amministrazione dovrà assumere provvedimenti atti ad impedire il formarsi del rapporto obbligatorio ovvero a risolverlo.
Secondo unanime orientamento del giudice amministrativo il giudizio sul collegamento e sulla pericolosità è ampiamente discrezionale di talchè il sindacato in sede giurisdizionale è indirizzato alla sola verifica dell'assenza di eventuali vizi della funzione, segnale di un non corretto esercizio del potere se non supportato da elementi e da congrua valutazione dei fatti e da illogicità delle conclusioni.
E l'esigenza di contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel modo più efficace, e dunque anche nel caso in cui sussistano semplici elementi indiziari, non esclude che la determinazione prefettizia disponga l'interruzione di rapporti tra P.A. e società, su cui gravi anche solo il sospetto di tale infiltrazione.
[a cura dell’Avv. M. T. Stringola]
Autore
Data
lunedì 31 maggio 2010
 
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