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Indici della Rassegna

Titolo
GENERALIZZATA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE. DATA DI RICEZIONE DELL’ATTO DI RICORSO E MOMENTO RILEVANTE PER LA NOTIFICA
Argomento
Concorsi
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte Costituzionale, sent. 20 maggio 2010, n. 179
Testo
I quesiti sottoposti alla Corte Costituzionale concernono 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, della legge della regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, nonché 2) il momento rilevante ai fini della notificazione dell’atto (ricorso) per la proposizione tempestiva di un eventuale impugnazione.
Il su menzionato articolo, nel prevedere l’indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato, violerebbe il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
Il fondamentale principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art.97 della Costituzione sarebbe violato anche alla luce dell’art. 54, comma 1, della stessa legge, il quale, nel prevedere termini completamente differenti, di fatto allargherebbe a dismisura la forbice prevista dalla legge statale per la stabilizzazione del personale precario.

Altra questione affrontata dalla Corte Costituzionale è il momento rilevante al fine del perfezionamento della notificazione, secondo cui coinciderebbe con quello in cui il notificante ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario incaricato della notifica.
In conclusione, l’addebito al notificante dell’eventuale esito intempestivo di un procedimento, sottratto ai poteri del medesimo dopo la fase di impulso, sarebbe palesemente irragionevole oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante;
essendo l’effetto decadenziale frutto del ritardato compimento di un’ attività, riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale).

La soluzione accolta dalla Corte Costituzionale (sent. 20.05.2010 n.179).

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, sollevata in riferimento all’art. 97 Cost., è fondata.
In sostanza, l’art. 54, comma 2, della legge calabrese non prevede l’assunzione come lavoratori subordinati a tempo indeterminato dei titolari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti a tempo determinato. Tutto ciò induce ad avere dubbi sulla corrispondenza ad effettive esigenze dell’amministrazione dei nuovi rapporti di lavoro instaurati in applicazione della norma ed a ritenere che è stato violato il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.
Inoltre, il principio generale affermato dalla Corte costituzionale in tema di momento perfezionativo della notificazione riguarda l’art. 149 c.p.c. “…la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto.”
Alla stregua del principio nella specie il ricorso è stato ritenuto ammissibile, atteso che esso era stato consegnato all’ufficio notifiche entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

[a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni]


Autore
Data
lunedì 31 maggio 2010
 
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