Indici della Rassegna
Titolo
CONCORSI PUBBLICI E RISPETTO DELLâART. 97 DELLA COSTITUZIONE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Costituzionale, Sent. 13 maggio 2010 n. 169
Riferimenti normativi:
- L. R. Liguria n. 3/2009
Testo
Eâ illegittima una disposizione normativa che riservi esclusivamente ai dipendenti dellâente che bandisce il concorso, la partecipazione al medesimo.
Lâart. 97 Costituzione introduce il principio del concorso pubblico aperto come presupposto per lâaffermazione del buon andamento ed imparzialità nella pubblica amministrazione.
Il raggiungimento di questo risultato non può che passare per un procedimento concorsuale al quale debbono poter partecipare tutti coloro che ne hanno i requisiti.
Tale presupposto, che trova il suo fondamento nella Carta Costituzionale, non permette lâintroduzione nel nostro sistema legislativo di nessuna norma che possa escludere la possibilità di accesso dallâesterno alla selezione, nonché di qualsiasi altro articolo che possa, senza essere giustificate da particolari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedere esclusivamente categorie di riservati.
Lâassunto, che trova la sua applicazione per ogni pubblica amministrazione, prende le mosse dalle censure di incostituzionalità in cui è pervenuta una legge regionale, la quale espressamente stabiliva, nel limite del 50% dei posti vacanti nellâambito della programmazione triennale delle assunzioni, di bandire concorsi pubblici interamente riservati per lavoratori che prestano la loro attività da almeno un anno, con vari tipi di contratto, presso la Regione Liguria.
Riteneva così lâ Ente pubblico di poter bandire un concorso riservato, non prevedendo contestualmente un altro non riservato al restante 50% dei posti vacanti.
Questo modus opernadi non può che contrastare con i principi sopra richiamati degli artt. 3 e 97 Costituzione, non sussistendo altresì alcuna ragione particolare per una riserva poiché essa risulta subordinata ad una non indispensabile qualificazione delle funzioni oggetto del concorso.
La sola presenza di una peculiare ragione di pubblico interesse avrebbe permesso di derogare a quanto su esposto garantendo legittimità alla disposizione normativa.
Per la stessa motivazione (violazione dellâart. 97 Cost) la Corte Costituzionale ha dichiarato lâillegittimità costituzionale dellâart. 54, comma 2, della Legge Regione Calabria n. 19/2009 laddove prevede lâindiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato. Anche in questa sede la Corte ha ravvisato la violazione dellâart. 97 Cost in quanto detta trasformazione non richiedeva la sussistenza di esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né fissava alcun limite numerico ai contratti da trasformare, né infine, prevedeva alcuna forma di selezione.
[a cura Dott. Grasselli Stefano e della Dott.ssa Mercedes Petroni]
Data
lunedì 31 maggio 2010
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