Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
PERMESSI RETRIBUITI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sent. n. 1206/2001 Riferimenti normativi: - D. Lgs. 267/2000
Testo
L’art. 80 del D. Lgs. 267/2000 riconosce come gli oneri per i permessi retributivi dei lavoratori dipendenti da enti privati o enti pubblici sono a carico dell’ Ente presso il quale i lavoratori medesimi esercitano le funzioni pubbliche, in qualità di componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, circoscrizionali, comunità montane, unioni comuni.
Il richiamo legislativo a privati ed enti pubblici economici è tassativo, non suscettibile di estensione e pertanto non contempla né lo Stato né altri enti pubblici.
Il problema che si pone, in riferimento all’applicazione dell’articolo è nella qualificazione che si può dare a quelle società divenute tali a seguito di intervento legislativo, come nel caso di Poste S.p.a. ovvero Trenitalia.
Queste persone giuridiche, pur assumendo la forma societaria hanno continuato ad essere sottoposte ad una normativa derogatoria rispetto a quella codicistica in funzione delle finalità pubbliche perseguite.
Infatti la qualificazione di amministrazione pubblica continua ad essere propria di quei soggetti cui sono conferiti interessi collettivi, identificandosi come organismi di diritto pubblico.
Sotto questo profilo è indubitabile che le società precedentemente indicate possano essere organismi di diritto pubblico in quanto la loro qualifica di persone giuridiche è soddisfatta dall’essere società per azioni, risultando sottoposte ad incidenza pubblica, poiché totalmente controllate dallo stato esercitando un servizio che è certamente pubblico, in quanto inteso a tutelare interessi generali.
Le persone giuridiche che scaturiscono dalla trasformazione di enti pubblici, mantengono la loro natura pubblicistica; la scelta della forma societaria, infatti, non è altro che un modo per garantire l’esercizio dell’attività imprenditoriale in modo più adeguato alle esigenze del mercato.
La loro riconducibilità, sotto l’aspetto normativo, alla natura privata risulta per gli aspetti strutturali, mentre, per quelli funzionali, il riferimento è necessariamente pubblico.
Chiarita la natura delle Poste s p a, il testo unico enti locali restringe l’ambito dei datori di lavoro – privati ed enti pubblici economici – che possono beneficiare della possibilità di richiedere il rimborso degli oneri per i permessi retribuiti, ponendo solo in tal caso in capo all’ente presso il quale il lavoratore esercita le funzioni pubbliche, la corresponsione dell’importo.
In base a ciò, l’ente pubblico presso il quale esplica il suo mandato il consigliere non è tenuto a rimborsare gli oneri suddetti alle Poste Italiane S p a, in virtù della natura pubblica di queste ultime essendo una di quelle figure non contemplate nella nozione cui all’art. 80 d. lgs. 267/2000.
[a cura del Dott. Grasselli Stefano]

Autore
Data
lunedì 31 maggio 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa