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Indici della Rassegna

Titolo
LA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO ALL’AMMINISTRAZIONE
Argomento
Notificazioni
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Sicilia, Catania, Sez. III, sent. 20 maggio .2010, n. 1746
Testo
Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e munito della relativa formula deve essere tempestivamente notificato al Comune nei modi e con l’ osservanza dei termini di cui agli artt. 90 e 91 del R.D. 17/08/1907 n. 642.
Per il caso di ulteriore inadempimento, deve essere nominato un commissario “ad acta” affinché provveda, entro novanta giorni dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato in questione a spese dell’ Amministrazione.
Infatti, in questa ipotesi, non si applicano le prescrizioni di cui all’art. 119, comma 6, Cost.- che non consentono ai comuni, alle province ed alle regioni di ricorrere all’indebitamento per fare fronte a spese non d’investimento maturate dopo l’8 novembre 2001- in quanto il commissario è nominato dal giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza.

La normativa
Artt.90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642
90. “I ricorsi, nei casi di cui all'art. 23, n. 5 della legge, si propongono con domanda diretta al presidente della quinta sezione.
Essi possono essere proposti finché duri l'azione di giudicato, ma non prima di trenta giorni da quello in cui l'autorità amministrativa sia stata messa in mora di provvedere.”
91. “Il ricorso è depositato nella segreteria della quinta sezione con la copia del giudicato.
Il segretario ne dà immediata comunicazione al ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria.
Spirato il termine, il presidente, in fine del ricorso, destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno che all'uopo designa.”

La soluzione accolta dal TAR Sicilia, Catania, (Sez. III, sent. 20.05.2010 n.1746).

Il TAR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. III, in accoglimento del ricorso in epigrafe, dichiara, ai sensi dell’art. 37 della legge 6/12/1971 n. 1034, in relazione all’art. 27 n.4 del T.U. 26/6/1924 n. 1054, l’obbligo del Comune di Catania di adottare le determinazioni amministrative necessarie per il pagamento di quanto ancora dovuto alla ricorrente in forza del decreto ingiuntivo di che trattasi, con condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore della stessa delle spese del giudizio.

Il contenuto della Sentenza in esame:
. Il giudicato che discende dal decreto ingiuntivo comporta l’obbligo dell’Ente di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento delle somme dovute;
. l’Amministrazione non si può sottrarre qgli obblighi derivanti dal giudicato;
. per la notificazione del decreto all’Amministrazione si osservano le formalità di cui agli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642.

[a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni]


Autore
Data
lunedì 31 maggio 2010
 
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