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Indici della Rassegna

Titolo
ICI: per la detrazione prima casa basta il domicilio, la residenza non conta
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(Ctr del Lazio, sez. XXXIII, sent. 49/2004)
Testo

? Il Fatto

Un privato cittadino aveva impugnato un avviso d’accertamento ICI in quanto, a giudizio del Comune interessato, non poteva essere fatta valere la detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, poiché l’appellante non aveva la – necessaria, almeno sempre secondo il comune - residenza anagrafica nel territorio comunale considerato.
Per l’Ente locale la definizione di unità immobiliare “adibita ad abitazione principale” (di cui parla la normativa di riferimento)coincide necessariamente con quella fornita dal disposto di cui all’art. 43, comma 2 del codice civile, che individua la residenza come il luogo ove la persona dimora abitualmente.
La rappresentata equazione “abitazione principale = dimora abituale = residenza” è assunta dall’Ente come giustificazione del diniego dell’istanza presentata dal privato.
Il contribuente, già vincitore nel giudizio svoltosi in primo grado, si è costituito nell’appello proposto dall’Ente locale, sottolineando, tra l’altro, che la scelta di risiedere in altro comune era dettata da precisi obblighi imposti dal proprio contratto di lavoro ove si impone di risiedere, appunto, nel comune ove si esercita la propria professione.


? Il Principio

Il Collegio giudicante, nel respingere l’appello proposto dal comune, ha sottolineando che, mentre la residenza ex art. 43, 2° comma c.c. è legata alla località in cui la persona ha la dimora abituale, l’art. 8, comma 2° del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili) lega la detrazione dell’imposta “all’immobile adibito ad abitazione principale”, a prescindere dalla residenza anagrafica.

Nel caso di specie, prosegue il collegio, come già la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di esplicare, “ad integrare il concetto giuridico di residenza non concorre solo il fatto materiale della fissazione della dimora in un determinato luogo, ma bisogna osservare anche l’elemento soggettivo, cioè l’intenzione del soggetto di rimanere stabilmente nel luogo prescelto.”.
Nella circostanza oggetto del giudizio, è pacifico che ci si trovi di fronte alla cosiddetta residenza di fatto, per cui le risultanze anagrafiche costituiscono degli indizi che, considerati singolarmente, in determinate circostanze, non costituiscono prova della residenza.

Il contribuente appellato è, solo per fini lavorativi, residente in luogo diverso da quello ove invece effettivamente abita.

Inoltre, concludono i giudici della Commissione Tributaria Regionale, se il legislatore avesse voluto esplicitamente legare la detrazione ai fini ICI all’immobile ove il soggetto risiede avrebbe potuto espressamente indicarlo nella norma citata.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 14 maggio 2004
 
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