Indici della Rassegna
Titolo
IL PASSAGGIO DI PROPRIETAâ NON PUOâ CONSEGUIRE DA UN FATTO ILLECITO ASCRIVIBILE ALLA P.A.
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Napoli, Campania, Sez. V sentenza 18-05-2010, n. 6568
Testo
In mancanza di decreto di esproprio o di cessione spontanea, il diritto di proprietà si estingue solo per effetto del decreto di acquisizione sanante, così eliminandosi la figura, sorta nella prassi giurisprudenziale, dellâaccessione invertita, vale a dire del trasferimento di proprietà per effetto dellâirreversibile trasformazione del suolo pur in assenza di uno specifico provvedimento amministrativo
Circa i rapporti tra lâistituto in oggetto e quello, di creazione pretoria, dellâoccupazione appropriativa, è opportuno, inoltre, sottolineare che lâart. 43, T. U. n. 327 del 2001, nel prevedere la c.d. acquisizione sanante, non costituisce la tipizzazione dellâistituto di origine giurisprudenziale della cd. occupazione appropriativa, ma una nuova fattispecie che â in casi eccezionali, congruamente motivati e specificamente comprovati in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti â consente alla P. A., âextra ordinemâ rispetto al procedimento espropriativo ordinario, di acquisire al proprio patrimonio indisponibile beni immobili altrui.
Detta norma, quindi, sottende il principio per cui il diritto di proprietà può estinguersi, in mancanza di decreto di esproprio o di cessione spontanea, solo per effetto del decreto di acquisizione sanante, eliminando in tal modo la figura, dellâaccessione invertita.
La normativa
Lâart. 43 del T. U. n. 327 del 2001, presuppone la perdurante sussistenza del diritto di proprietà e un illecito permanente dellâamministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata lâopera pubblica e la p. a. ha lâobbligo di restituire il suolo e di risarcire il danno cagionato, salvo il potere di far venire meno lâobbligo di restituzione âab extraâ, con lâatto di acquisizione del bene al proprio patrimonio.
La soluzione accolta dal Tar Napoli,Campania,Sez. V ( sent. 18.05.2010 n.6568).
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, lo accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per lâeffetto, condanna il Comune di Teverola, consorzio ASI provincia di caserta ed Astal S.p.A. in persona di rappresentanti legali di ciascuno dei predetti enti al risarcimento del danno, in favore della parte ricorrente.
a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
lunedì 31 maggio 2010
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