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Titolo
IL PASSAGGIO DI PROPRIETA’ NON PUO’ CONSEGUIRE DA UN FATTO ILLECITO ASCRIVIBILE ALLA P.A.
Argomento
Espropri
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Napoli, Campania, Sez. V sentenza 18-05-2010, n. 6568
Testo
In mancanza di decreto di esproprio o di cessione spontanea, il diritto di proprietà si estingue solo per effetto del decreto di acquisizione sanante, così eliminandosi la figura, sorta nella prassi giurisprudenziale, dell’accessione invertita, vale a dire del trasferimento di proprietà per effetto dell’irreversibile trasformazione del suolo pur in assenza di uno specifico provvedimento amministrativo
Circa i rapporti tra l’istituto in oggetto e quello, di creazione pretoria, dell’occupazione appropriativa, è opportuno, inoltre, sottolineare che l’art. 43, T. U. n. 327 del 2001, nel prevedere la c.d. acquisizione sanante, non costituisce la tipizzazione dell’istituto di origine giurisprudenziale della cd. occupazione appropriativa, ma una nuova fattispecie che – in casi eccezionali, congruamente motivati e specificamente comprovati in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti – consente alla P. A., “extra ordinem” rispetto al procedimento espropriativo ordinario, di acquisire al proprio patrimonio indisponibile beni immobili altrui.
Detta norma, quindi, sottende il principio per cui il diritto di proprietà può estinguersi, in mancanza di decreto di esproprio o di cessione spontanea, solo per effetto del decreto di acquisizione sanante, eliminando in tal modo la figura, dell’accessione invertita.
La normativa
L’art. 43 del T. U. n. 327 del 2001, presuppone la perdurante sussistenza del diritto di proprietà e un illecito permanente dell’amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l’opera pubblica e la p. a. ha l’obbligo di restituire il suolo e di risarcire il danno cagionato, salvo il potere di far venire meno l’obbligo di restituzione “ab extra”, con l’atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio.
La soluzione accolta dal Tar Napoli,Campania,Sez. V ( sent. 18.05.2010 n.6568).
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, lo accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Comune di Teverola, consorzio ASI provincia di caserta ed Astal S.p.A. in persona di rappresentanti legali di ciascuno dei predetti enti al risarcimento del danno, in favore della parte ricorrente.

a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni

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Data
lunedì 31 maggio 2010
 
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