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Indici della Rassegna

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Notizie in breve
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Testo
SINTESI E SEGNALAZIONI
PROVVEDIMENTI DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI

Riferimenti Giurisprudenza:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 17 maggio 2010 n. 3055
E’ illegittimo il provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici ha ordinato al legale rappresentante di una società che gestisce un immobile sottoposto a tutela ai sensi della legge n. 1089 del 1939 (nella specie si trattava di "Villa Belvedere" di Napoli) di rimuovere tutti gli ombrelloni multipli collocati sul terrazzo - con precipua funzione ombreggiante - nel caso in cui la P.A. abbia omesso di valutare l’effettiva incompatibilità degli ombrelloni posti sul predetto terrazzo, con le esigenze di decoro dell’immobile insite nel suo regime vincolistico, ed il fatto che, presso lo stesso immobile, è svolta un’attività funzionale ad organizzare cerimonie che comportano un notevole afflusso di persone; in tal caso, infatti, il provvedimento di rimozione deve ritenersi viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, sussistendo l’esigenza di una più approfondita e motivata istruttoria circa i presupposti giustificativi della rimozione degli ombrelloni stessi, che si rivelano delle strutture facilmente amovibili e sicuramente non assimilabili alle opere edilizie.

LEGITTIMA IL RINNOVO DEL CONTRATTO SE ESPRESSO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, Sent. 14 maggio 2010 n. 3019

La nullità del contratto non può essere dichiarata e non si configura se la proroga o il rinnovo siano stati espressamente e manifestamente voluti e dichiarati.
La finalità di della norma era riposta nell’esigenza che non si pervenisse a rinnovo in assenza di una scelta consapevole e, quindi , il divieto era ed è riferito solo alle ipotesi di “rinnovo tacito” e non a quello espresso.
Parimentio era possibile le proroga che è nuovo rapporto giuridico frutto della piena autonomia negoziale delle parti
SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI


LA MANCATA INDICAZIONE DELL’ACCETTAZIONE O RIFIUTO INDENNITA’ NON INFICIA IL DECRETO DI ESPROPRIO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Calabria, Sez. I Catanzaro, sent. 15 aprile 2010 n. 468

Sintesi:

La mancata indicazione dell’accettazione o del deposito dell’indennità non può avere alcun riflesso sulla legittimità del decreto di esproprio.
Tale circostanza, infatti, non è in grado di incidere in alcun modo sull’interesse dell’espropriato e determina al più una mera irregolarità del provvedimento e non illegittimità dello stesso.



IL VANTAGGIO DERIVANTE DALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA E’ DETRAIBILE DALL’INDENNITA’ SOLO SE SPECIALE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. I, sent. 3 marzo 2010 n. 5171

Sintesi:

La Legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 41 consente la detrazione, dalla somma liquidata per l’indennità di espropriazione, del vantaggio che dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità possa derivare alla parte residua del fondo espropriato, purché tuttavia tale vantaggio presenti il duplice requisito della specialità e dell’immediatezza e non si risolva, cioè, nel vantaggio generico e comune che tutti gli immobili ubicati nella zona ottengono per effetto dell’opera.
Il vantaggio arrecato all’espropriato dall’opera pubblica – destinata a migliorare la viabilità della zona – realizzata attraverso l’espropriazione, coincidente con quello generale al quale l’espropriazione era preordinata, esula dall’area di applicazione di cui all’art. 41 della legge n. 2359/1865.



LA SPETTANZA DELL’INDENNITA’ IN CASO DI REITERAZIONE DEL VINCOLO ESPROPRITIVO NON ATTIENE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE E’ DEFERITA AL GIUDICE ORDINARIO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 2 febbraio 2010 n. 2627

Sintesi:

Come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 7 del 24 maggio 2007), il principio della spettanza di un indennizzo al proprietario nel caso di reiterazione (o, il che è lo stesso, di tempestiva proroga) del vincolo preordinato all’esproprio (introdotto nell’ordinamento con la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999) non rileva per la verifica della legittimità dei provvedimenti di primo grado, che hanno disposto l’approvazione dello strumento urbanistico con la conseguente reiterazione (e/o tempestiva proroga) del vincolo.
I profili attinenti alla spettanza o meno dell’indennizzo e al suo pagamento non attengono, infatti, alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale (che presuppongono la conclusione del procedimenti di pianificazione), devolute alla cognizione della giurisdizione civile.
Tale principio – già desumibile da preesistente quadro normativo – è stato esplicitato dall’art. 39, comma 1, del T.U. sugli espropri (approvato con il DPR 327/2001), il quale ha previsto che, a seguito di reiterazione, il proprietario possa attivare un procedimento amministrativo nel corso del quale egli ha l’onere di provare “l’entità del danno effettivamente prodotto”, quale presupposto processuale necessario per poter agire innanzi alla corte d’appello.
Nel quadro normativo vigente, quindi, continua a sussistere il principio per il quale gli atti dei procedimenti di adozione e di approvazione di uno strumento urbanistico, contenente un vincolo preordinato all’esproprio, non devono prevedere la spettanza di un indennizzo.

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Data
lunedì 31 maggio 2010
 
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