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Indici della Rassegna

Titolo
TERMINE DI IMPUGNAZIONE DEL TITOLO EDILIZIO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 27 maggio 2010 n. 3378. Riferimenti Normativi: - Art. 345 c.p.c.; - Art. 111 della Costituzione.
Testo
Il termine di impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi comincia a decorrere solo quando vi siano elementi univoci, da cui si possa evincere la sua effettiva conoscenza in relazione alle essenziali caratteristiche dell’opera, rilevanti per la verifica di conformità della disciplina urbanistica, sicché il termine – in assenza di altri elementi da cui si possa evincere la previa conoscenza dell’atto – decorre non con l’inizio dei lavori, ma con il loro completamento, tranne quando si deduca l’inedificabilità dell’area, nel qual caso è sufficiente la conoscenza dell’iniziativa in corso.
Nel caso di specie, in primo grado, l’eccezione di tardività, ritenuta non sufficientemente provata, era suffragata da produzioni documentali costituite da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle imprese artigiane incaricate dell’esecuzione dei lavori (atte a comprovare la data del termine dei lavori stessi, dalla quale decorreva il termine di impugnazione, dal momento che riguardavano lavori che usano essere eseguiti nella fase finale della costruzione di un edificio), le quali nel processo amministrativo assurgono a mero valore indiziario e, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non idonei a fornire la prova piena dei fatti cui si riferiscono.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività sollevata in appello e corroborata dalle fatture commerciali rilasciate dagli imprenditori stessi (a riprova della effettiva data di ultimazione dei lavori) e confermative delle dichiarazioni sostitutive depositate in primo grado, sul presupposto che - sebbene nel processo amministrativo opera il divieto dello ius novorum sancito dall’art. 345 c.p.c. nella sua interezza, compreso il divieto di nuove produzioni documentali, per cui il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello riguarda anche le prove c.d. precostituite - l’indispensabilità di tali documenti è idonea a consentirne la produzione in appello.
Il requisito della indispensabilità, infatti, secondo il collegio è da ritenersi integrato, ogniqualvolta il nuovo mezzo istruttorio assuma un’influenza causale determinante sull’esito del giudizio, nel senso che esso sia idoneo a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi, in modo da condurre d un accertamento in fatto che denoti l’ingiustizia della prima decisione e ne rovesci le statuizioni.
La ratio dell’art. 345, comma 3, c.p.c., laddove prevede in deroga al divieto dei nova in appello, l’ammissibilità delle prove indispensabili, esprime l’esigenza di garantire, per quanto possibile, l’aderenza della decisione di gravame alla verità sostanziale, in esplicazione del principio del “giusto” processo, sancito dall’art. 111, comma 1, della Costituzione, la cui attuazione esige anche, se non in primo luogo, la tendenziale aderenza del risultato del processo alla verità sostanziale (in punto di fatto) e al diritto oggettivo sostanziale (in punto di diritto).
a cura del Dott. Roberto Bongarzone

Autore
Data
sabato 15 maggio 2010
 
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