Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
CONSEGUENZA DELLA MANCATA DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’AVVIAMENTO DEI DISABILI
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 21 maggio 2010 n. 3213..
Testo
L’ attestato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili è dichiarazione obbligatoria ai fini dell’ammissione alla gara e l’omissione legittima l’esclusione per la forza cogente propria della legge, anche se detta dichiarazione non sia richiamata dalla lex specialis.
Laddove né il bando né la lex specialis richiedano le dichiarazioni in tema di rispetto della disciplina sui disabili, reputato che la norma ha valenza auto applicativa non è legittima la decisione dell’amministrazione di ammettere la produzione della certificazione in epoca successiva alla presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta. Né detta possibilità può concedersi prima della aggiudicazione definitiva in quanto l’obbligo gravava sin dalla fase anteriore alla apertura delle offerte ed a pena di esclusione.
Nel T.U. appalti non è contemplata alcuna disposizione che imponga - nel caso di cessione d’azienda – l’obbligo di rendere dichiarazioni in merito ai requisiti soggettivi della cedente (amministratori e direttori tecnici della cedente, ai debiti tributari e previdenziali dalla stessa contratti). Ne consegue che proprio la descritta carenza dispositiva è motivo di ammissione alla selezione dell’impresa cessionaria del ramo d’azienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente.
I requisiti soggettivi della cedente non si trasmettono alla cessionaria e non costituiscono dichiarazione obbligatoria in sede di gara in quanto la cessionaria è già titolare ed autrice di proprie ed autonome dichiarazioni rilevabili ai sensi dell’articolo 38 codice appalti.
Le esclusioni poste dalla legge o dal bando in ordine alle dichiarazioni cui è tenuta la impresa partecipante alla gara sono di stretta interpretazione, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione
Ne discende che in assenza di tale norma e per il principio di soggettività e personalità della responsabilità non può essere esclusa l’impresa cessionaria del ramo d’azienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente.
Proprio in materia di procedure ad evidenza pubblica, le norme di legge e di bando che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione, che di per sé costituiscono fattispecie di restrizione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione, oltre che dal Trattato comunitario
[a cura dell’Avv. M. T. Stringola]

Autore
Data
martedì 15 giugno 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa