Indici della Rassegna
Titolo
CONSEGUENZA DELLA MANCATA DICHIARAZIONE IN MERITO ALLâAVVIAMENTO DEI DISABILI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 21 maggio 2010 n. 3213..
Testo
Lâ attestato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili è dichiarazione obbligatoria ai fini dellâammissione alla gara e lâomissione legittima lâesclusione per la forza cogente propria della legge, anche se detta dichiarazione non sia richiamata dalla lex specialis.
Laddove né il bando né la lex specialis richiedano le dichiarazioni in tema di rispetto della disciplina sui disabili, reputato che la norma ha valenza auto applicativa non è legittima la decisione dellâamministrazione di ammettere la produzione della certificazione in epoca successiva alla presentazione dellâofferta e della documentazione richiesta. Né detta possibilità può concedersi prima della aggiudicazione definitiva in quanto lâobbligo gravava sin dalla fase anteriore alla apertura delle offerte ed a pena di esclusione.
Nel T.U. appalti non è contemplata alcuna disposizione che imponga - nel caso di cessione dâazienda â lâobbligo di rendere dichiarazioni in merito ai requisiti soggettivi della cedente (amministratori e direttori tecnici della cedente, ai debiti tributari e previdenziali dalla stessa contratti). Ne consegue che proprio la descritta carenza dispositiva è motivo di ammissione alla selezione dellâimpresa cessionaria del ramo dâazienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente.
I requisiti soggettivi della cedente non si trasmettono alla cessionaria e non costituiscono dichiarazione obbligatoria in sede di gara in quanto la cessionaria è già titolare ed autrice di proprie ed autonome dichiarazioni rilevabili ai sensi dellâarticolo 38 codice appalti.
Le esclusioni poste dalla legge o dal bando in ordine alle dichiarazioni cui è tenuta la impresa partecipante alla gara sono di stretta interpretazione, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare lâaffidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e lâesigenza della più ampia partecipazione
Ne discende che in assenza di tale norma e per il principio di soggettività e personalità della responsabilità non può essere esclusa lâimpresa cessionaria del ramo dâazienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente.
Proprio in materia di procedure ad evidenza pubblica, le norme di legge e di bando che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione, che di per sé costituiscono fattispecie di restrizione della libertà di iniziativa economica tutelata dallâart. 41 della Costituzione, oltre che dal Trattato comunitario
[a cura dellâAvv. M. T. Stringola]
Data
martedì 15 giugno 2010
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