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Indici della Rassegna

Titolo
INTERESSE A PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TRGA, Sez. Trento, Sentenza 7 giugno 2010 n. 151. Riferimenti Normativi: - Art. 24, comma 1, della Costituzione; - Art. 100 c.p.c..
Testo
In base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24, comma 1°, della Costituzione ("tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi") e dall’art. 100 c.p.c. ("per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse"), l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell’uno o dell’altro requisito, l’azione è inammissibile.
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, occorre pertanto, che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto. Al contrario, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente (che ne "legittima" l’instaurazione del giudizio).
Nel processo amministrativo l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della sua proposizione sia in quello della pronuncia finale, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la sua persistenza in ogni fase processuale.
La improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse riguarda propriamente le fattispecie in cui l'atto amministrativo impugnato abbia comunque cessato di produrre i suoi effetti, o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che faccia venir meno l'effetto del provvedimento impugnato, ovvero per la intervenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento idoneo a ridefinire l'assetto degli intereressi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, ancorché l'atto risulti eventualmente privo di effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente.
a cura del Dott. Roberto Bongarzone

Autore
Data
martedì 15 giugno 2010
 
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