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Indici della Rassegna

Titolo
REVOCA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V Sent. 26 maggio 2010, n. 3357. Riferimenti normativi: – D. Lgs. 267/2000
Testo
Il decreto legislativo n. 267/2000 regolamenta direttamente, in base al richiamo dell’art. 38, l’elezione dei consigli, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la posizione giuridica, rinviando al regolamento la possibilità della disciplina della convocazione, presentazione, discussione delle proposte, oltre che individuazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo comunque la presenza di almeno un terzo.
Questa capacità di conferire al regolamento, ovvero ad un atto normativo interno, la legislazione di alcuni aspetti legati al funzionamento degli organi dell’ente, risponde all’esigenza di riconosce all’ amministrazione comunale o provinciale di introdurre una disciplina che tenga conto delle proprie necessità e peculiarità, nel completo rispetto, comunque, dei limiti fissati dalla normativa nazionale.
Una volta che il regolamento o lo statuto sia stato approvato, esso va a regolare la vita amministrativa dell’ente, divenendo per qualsiasi organo al suo interno, la normativa di riferimento per l’attività da svolgere.
La disciplina locale, introdotta nel pieno rispetto della legislazione nazionale vigente, va a prevalere su questa ultima, la quale non può essere invocata, quando risulta applicabile quella interna.
Il decreto legislativo 267/2000, nel riconoscere un’autonomia normativa ed organizza agli enti locali, implicitamente afferma la funzione surrogatoria alla normativa statale, la quale risulta derogata dall’introduzione dello statuto e del regolamento.
Ne consegue che se un regolamento individua una maggioranza qualificata per l’introduzione delle modifiche al medesimo regolamento, l’adozione di esse non possono che essere approvate con quelle maggioranze riportate nelle norme che il consiglio ha approvato non potendo l’ente disapplicare regole che esso stesso ha introdotto e a cui deve necessariamente attenersi.
La deliberazione consiliare con la quale viene modificato il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale deve pertanto essere adottata con la maggioranza qualificata indicata nel regolamento, alla quale l’organo si è autovincolato, piuttosto che con quella assoluta prevista dal testo unico.
La proposizione dell’impugnativa del provvedimento amministrativo così emesso spetta a chi ha interesse all’impugnativa e pertanto al consigliere ancora in carica, non riconoscendo tale prerogativa a colui che si sia dimesso dal proprio incarico; si tratta in questo caso del venir meno di una condizione dell’azione la quale deve necessariamente rimanere in capo a colui che propone l’iniziativa.

[a cura del dott. Grasselli Stefano]


Autore
Data
martedì 15 giugno 2010
 
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