Indici della Rassegna
Titolo
I danni da insidie stradali non rientrano nella competenza del Giudice di Pace
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Giudice di Pace di pozzuoli, sent. 8 aprile 2004)
Testo
? Il fatto
Un automobilista conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti e derivanti dalla caduta di una pietra dal ponte della ferrovia, durante il passaggio di un treno.
I danni richiesti sarebbero ammontati ad ⬠1.337,80, per la riparazione dell'autovettura, ed ⬠3.828,00, per le lesioni personali.
Costituitasi la S.p.A. Rfi eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito atteso che, non trattandosi di risarcimento danni prodotti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, la domanda sarebbe stata superiore al valore previsto per la competenza di cui al comma 1 dell'art. 7 c.p.c.
? Il Principio
Con la sentenza in epigrafe viene affermato il principio - peraltro già sostenuto dalla Suprema Corte con sent. n. 14564/2002 - secondo cui il Giudice di Pace è competente, ai sensi del 2° comma dell'art. 7 c.p.c., per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti fino ad ⬠15.493,71. Il danno, di cui si chiede il risarcimento, deve essere derivato dalla circolazione del veicolo o del natante, occorre cioè uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione.
"Il danno causato da insidia stradale si ricollega alla circolazione solo tramite un nesso di occasionalità e non di causalità efficiente assunto che esso trova il suo momento genetico non tanto nella violazione di norme comportamentali che disciplinano la circolazione da parte di soggetti che si trovino alla guida di veicoli e, dunque, in circolazione, bensì nella violazione da parte di terzi (nella specie il proprietario o custode della strada ferrata) a causa di un comportamento omissivo colpevole, del generale principio del neminem ledere".
Va da sè che, sulla base del principio testè enunciato, trattasi di ipotesi di responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 c.c.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 07 maggio 2004
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