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Indici della Rassegna

Titolo
IL COMUNE RESPONSABILE SOLIDALMENTE CON LE ASL PER I DANNI CAUSATI DA ANIMALI RANDAGI A PERSONE O COSE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 16/28 aprile 2010 n. 10190.
Testo
Il tema del risarcimento danni causati a persone, animali e cose da animali randagi è argomento di grande attualità, considerato che, di recente, la Suprema Corte è intervenuta, ancora una volta, su tale materia cercando di dirimere, in via definitiva, la questione relativa a chi sia, in tali fattispecie, il soggetto legittimato passivo.
Sebbene da anni sia stata emanata la legge - quadro 281/1990 (da cui è dato dedurre l'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina), la maggior parte delle regioni (tra cui anche il Lazio) non ha attuato la normativa attraverso propria provvedimenti legislativi, con l’ovvia conseguenza che l'intera materia viene “regolamentata”, di volta in volta, attraverso gli interventi giurisprudenziali.
Molto diffusi anche questi ultimi, ma di oscillante tenore e risoluzione nella individuazione del responsabile da chiamarsi legittimamente a risarcire il danno causato da animali randagi.
Un ultimo intervento in merito è stato pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza 10190/2010, laddove si stabilisce che sussiste un obbligo in capo all'Ente Locale di assumere provvedimenti in modo che gli animali randagi non rechino disturbo alle persone; l'Ente risponde degli eventuali danni, in applicazione del principio di cui all'art. 2043 c.c. qualora abbia omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa.
Richiamando i precedenti giurisprudenziali appare doveroso far mente dei due diversi orientamenti che nel corso degli anni si sono succeduti.
Secondo un primo indirizzo, il soggetto legittimato passivo in via esclusiva è il Servizio veterinario presso le Asl, in considerazione da un lato della possibile difficoltà oggettiva degli EE.LL. di controllare il fenomeno del randagismo, dall’altro sulla considerazione che la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali ha prodotto il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, tanto da non essere più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l'erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale. Di qui l’autonomia della responsabilità per fatti illeciti ad opera di randagi.
Secondo altro orientamento, invece, si propende per una responsabilità solidale ASL/Comune, residuando, in ogni caso, autonomia amministrativa e legittimazione sostanziale e processuale alle Asl.
Il Comune, dunque, risulterebbe solidalmente responsabile con le Ausl ogni qualvolta abbia omesso di definire linee di indirizzo, ovvero non abbia verificato l'attività delle Asl nel proprio territorio.
Il detto ente locale, dunque, è chiamato a risarcire il danno prodotto a persone e/o cose provocato da animali randagi tutte le volte che non abbia adottato provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini, in piena adesione al principio generale del neminem laedere ex art. 2043 del c.c..
[a cura della dott.ssa Eleonora Pala]
Autore
Data
martedì 15 giugno 2010
 
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