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Indici della Rassegna

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Notizie in breve
Abstract
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Testo
SINTESI E SEGNALAZIONI
IL TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE DELL’ESITO DEL CONCORSO DECORRE DALLA PUBBLICITA’-NOTIZIA.

Riferimenti Giurisprudenza:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 28 maggio 2010 n. 3417

Gli enti locali, all’esito e conclusione della procedura concorsuale, sono tenuti a fornire una adeguata forma di pubblicità-notizia, che si realizza attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente, della graduatoria definitiva. Ai sensi della disposizione dell’art. 124 del d.lgs. n. 267 del 2000 le amministrazioni locali rendono infatti pubbliche le proprie deliberazioni mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi e l’eventuale ricorso giurisdizionale avverso detti atti deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall’ultimo giorno della pubblicazione.
In assenza di una esplicita diversa previsione contenuta nel bando di concorso, non vi è un obbligo di dare notizia dell’esito del concorso a tutti i partecipanti non vincitori essendo, invece, dovuta la informativa individuale solo ai vincitori.

RISARCIMENTO DANNI CAGIONATI NELLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA

Riferimenti Giurisprudenza:
- Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sent. 25 maggio 2010 n. 12792.

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento dei danni cagionati nel corso della realizzazione di un’opera pubblica affidata in appalto dalla P.A. ad una ditta privata che sia stata proposta nei confronti di entrambe le parti (ditta privata e P.A.).
Infatti, mentre la localizzazione dell’opera pubblica è attività di natura provvedimentale, non lo sono la sua concreta realizzazione e manutenzione, attività queste di natura materiale nello svolgere le quali non i soli soggetti privati cui sia affidata l’esecuzione dell’opera, ma la stessa pubblica amministrazione che se ne faccia esecutrice debbono osservare le regole tecniche ed i canoni di diligenza e prudenza.

DIMISSIONI ASSESSORE

Il Decreto Legislativo 267/2000, all’art. 38, nel regolare le dimissioni dalla carica di consigliere, espressamente stabilisce che esse, presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitando di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il legislatore si limita a disciplinare le dimissioni presentate dal consigliere, ma si ritiene che l’art. 38 comma 8, ha natura generale e pertanto risulta applicabile anche nei confronti degli assessori.
A sostegno di tale interpretazione, risulta la circostanza che qualora la legge ha inteso regolare altrimenti la questione, lo ha espressamente fatto come nel caso della speciale disciplina applicabile nei confronti del sindaco in riferimento alla sua possibilità di procedere alla revoca delle dimissioni presentate.

SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

VIABILITA’: E’ VINCOLO ESPROPRIATIVO E DECADE

Riferimenti Giurisprudenza:
- TAR Puglia, Lecce, Sez. III., Sent. 29 gennaio 2010 n. 373.

La destinazione a viabilità integra un vincolo sostanzialmente ablativo in quanto preordinato all’esproprio; ciò poichè con tale destinazione si ha un sostanziale azzeramento del contenuto economico del bene, che per tutta la durata del vincolo rimane privo di qualsiasi utilità funzionale.
Di qui la natura di espropriazione sostanziale o di valore.
Più dettagliatamente: le norme di PRG che impongono vincoli sulle aree destinate a viabilità impedendone l’edificazione ed ogni altro utilizzo hanno natura espropriativa e sono conseguentemente soggette a decadenza una volta decorso il termine quinquennale di cui all’art. 9 del DPR 327/2001.



LA DESTINAZIONE A VIABILITA’ E’ VINCOLO ESPROPRIATIVO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Puglia, Lecce, Sez. I, Sent. 16 aprile 2010 n. 933.


Il vincolo a viabilità ha natura espropriativa poiché non consente al proprietario l’edificazione diretta sulle aree.
Con la sentenza in esame, la Sezione ha ribadito sussistere obbligo per una Pubblica Amministrazione di ridefinire l’assetto urbanistico delle aree assoggettate al vincolo decaduto.
Nello specifico, alla luce degli obblighi di amministrazione attiva imposti ad un Comune dall’ordinamento nel suo complesso, non è tollerabile l’inerzia della parte pubblica cui spetta la potestà di adottare scelte di governo del territorio.


FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE: NON E’ VINCOLO ESPROPRIATIVO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Puglia, Lecce, Sez. III, Sent. 22 aprile 2010 n. 973

Il vincolo di inedificabilità, di cui all’art. 338 del Testo Unico n. 1265 del 1934, che inibisce l’ampliamento di immobili ubicati nella fascia di rispetto cimiteriale, non rientra tra i vincoli preordinati a successiva espropriazione, bensì comporta una disciplina limitativa delle facoltà del proprietario per ragioni di igiene; disciplina che è predeterminata dal legislatore “ob rem” e senza limitazione temporanea della sua durata.(Cons. Stato 1109/1990; C. d. S. Sez. IV 27 ottobre 2009 n. 6547)


LE OSSERVAZIONI DEL PRIVATO DEVONO ESSERE CONTRODEDOTTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, Sent. 12 aprile 2010 n. 4933.



L’art. 16 del DPR 327 del 2001 definisce e disciplina la comunicazione da inviare ai proprietari di un bene sul quale si intende realizzare un’opera pubblica per le eventuali osservazioni.
Tale comunicazione riveste carattere di sostanziale garanzia di partecipazione al procedimento da parte del privato e la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di controdedurre e pronunciarsi espressamente con atto motivato sulle osservazioni proposte.
La mancata motivazione in ordine all’accoglimento o meno di quanto osservato determina l’illegittimità del provvedimento di esproprio.



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Data
martedì 15 giugno 2010
 
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