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Indici della Rassegna

Titolo
PIANO DI LOTTIZZAZIONE AD ECCEZIONE DEL “LOTTO INTERCLUSO”
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 10 giugno 2010 n. 3699. Riferimenti Normativi: - Art. 9 del T.U. Edilizia.
Testo
L’art. 9 del testo unico edilizia costituisce regola generale ed imperativa, in materia di governo del territorio, il rispetto delle previsioni del p.r.g. che impongano, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio. Tali prescrizioni sono vincolanti e idonee ad inibire l’intervento diretto costruttivo.
A fronte del principio appena menzionato e dei suoi corollari, la prassi giurisprudenziale ha coniato una deroga eccezionale, dagli incerti confini, in presenza di una peculiare situazione di fatto che ha preso il nome di “lotto intercluso”.
La fattispecie così indicata si realizza, secondo una preferibile rigorosa impostazione, allorquando l’area edificabile di proprietà del richiedente sia l’unica a non essere stata ancora edificata, trovandosi, tuttavia, in una zona integralmente interessata da costruzioni. Deve essere, inoltre, dotata di tutte le opere di urbanizzazione (sia primarie che secondarie), previste dagli strumenti urbanistici ed essere valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al piano regolatore generale.
Si può pertanto affermare che è consentito l’intervento costruttivo diretto purché si accerti la sussistenza di una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall’attuazione del piano esecutivo, allo scopo di evitare defatiganti attese per il privato ed inutili dispendi di attività procedimentale per l’ente pubblico.
Essendo tali la ratio e la natura eccezionale della regola sottesa al “lotto intercluso”, deve ritenersi che, in assenza di strumento attuativo la valutazione circa la congruità del grado di urbanizzazione sia rimessa all’esclusivo apprezzamento discrezionale del Comune che ove intenda rilasciare il titolo edilizio, dovrà compiere una penetrante istruttoria per accertare che la pianificazione esecutiva non conservi una qualche utile funzione, anche in relazione a situazioni di degrado che possano recuperare margini di efficienza abitativa, riordino e completamento razionale.
Dovrà altresì accertare che la pianificazione esecutiva non sia in grado di esprimere scelte programmatorie distinte rispetto a quelle contenute nel piano regolatore generale.
Sul Comune poi incombe l’obbligo di puntuale motivazione solo nell’ipotesi in cui venga rilasciato il permesso di costruire, essendo in caso contrario sufficiente il richiamo alla mancanza del piano attuativo.
Occorre infine chiarire che l’equivalenza fra pianificazione esecutiva e stato di sufficiente urbanizzazione della zona ai fini del rilascio del titolo edilizio non opera nel procedimento di formazione del silenzio assenso sulla domanda di costruzione.

[a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni]

Autore
Data
mercoledì 30 giugno 2010
 
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