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Indici della Rassegna

Titolo
INOPPONIBILITA’ DEL VINCOLO PAESAGGISTICO SOPRAVVENUTO AGLI INTERVENTI AUTORIZZATI
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 17 giugno 2010 n. 3851. Riferimenti normativi: – Artt. 139 e 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004.
Testo
Ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 il sopravvenire di un vincolo paesaggistico non è opponibile, e dunque non impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica, agli interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime e di cui sia già stata iniziata l’esecuzione. Così come per gli interventi edilizi che sono già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per il quali l’esecuzione non è ancora iniziata nei termini assegnati per fatto non imputabile al soggetto autorizzato. All’ipotesi di inizio dei lavori, infatti, deve assimilarsi quella in cui l’inizio non vi sia stato per factum principis non imputabile all’interessato, ove risulti che i lavori sarebbero potuti legittimamente e tempestivamente iniziare.
Il Collegio ha precisato che la soluzione esegetica si perviene sulla base di un dato letterale e di un dato sistematico.
Il dato letterale si trae dall’art. 146 del D.Lgs. n .42/2004 a tenore del quale l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e “presupposto” del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio. Anche nel regime precedente, si riteneva che il titolo abilitativo edilizio fosse condizionato al rilascio del titolo paesaggistico.
Data la portata condizionante del titolo paesaggistico rispetto a quello edilizio, l’avvenuto rilascio del titolo edilizio (se legittimo) implica o che è stato già rilasciato il titolo paesaggistico, o che questo è necessario.
Sul piano sistematico l’art. 146 deve coordinarsi con il principio della tutela dell’affidamento, in base al quale chi ha ottenuto un titolo edilizio (del quale è condizione o presupposto il titolo paesaggistico o la non necessità di esso), non può vedere rimessa in discussione la validità ed eseguibilità del titolo edilizio per effetto del sopravvenuto vincolo paesaggistico.
Di tale principio dell’affidamento in siffatta materia si trae conferma dall’art. 15, comma 4, del T.U. Edilizia n. 380/2001, a tenore del quale il permesso di costruire decade ex lege in caso di contrastanti sopravvenienze urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.
A tale ipotesi deve assimilarsi quella in cui l’inizio non vi sia stato per motivo non imputabile all’interessato, ove risulti che i lavori sarebbero potuti legittimamente e tempestivamente iniziare.

[a cura del dott. Roberto Bongarzone]

Autore
Data
mercoledì 30 giugno 2010
 
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