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Indici della Rassegna

Titolo
ESCLUSIONE DALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI OO.PP. PER MANCATO POSSESSO DEL REQUISITO DI “REGOLARITA’ FISCALE”
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Sicilia, Catania, Sez. I, Sentenza 11 giugno 2010 n. 2285
Testo
E’ illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante, a norma dell’art. 75, co. 1, lett. g), D.P.R. n. 554 del 1999, ha escluso una ditta da una gara per l’affidamento di un appalto misto di realizzazione di opere pubbliche e di forniture, per asserito mancato possesso del requisito di "regolarità fiscale", nel caso in cui la ditta esclusa abbia prodotto unitamente all’offerta documentazione atta a dimostrare che il debito vantato dalla P.A. è stato assoggettato a procedura di "sgravio" prima della partecipazione alla gara stessa.
Nel caso di specie l’esclusione era avvenuta sulla base di una certificazione della Agenzia delle Entrare che a seguito dell’accertamento disposto dalla stazione appaltante, attestava l’esistenza di un debito fiscale per l’anno 2004 definitivamente accertato e sussistente alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara evidenziando altresì la sussistenza di ulteriori debenze (relative all’anno 2005) non ancora definitivamente accertate.
Invero, la ricorrente provvedeva a produrre la certificazione dell’Agenzia delle Entrate dalla quale era chiaro evincere che il debito dell’anno 2004 era stato assoggettato a procedura di sgavio ben prima di partecipare alla gara d’appalto.
Ha osservato, inoltre, il TAR che, con riguardo alla seconda attestazione contenuta nel certificato a sé favorevole prodotto dalla ricorrente, riguardante anche l’esistenza di pendenze fiscali relative all’anno 2005 non ancora definitivamente accertate, tali pendenze non possono valere ad invalidare la tesi della ricorrente ed a predicare quindi l’inesistenza del requisito della "regolarità fiscale".
E ciò per una duplice ragione: in primo luogo, pur essendo conosciute la stazione appaltante non le ha mai elevate ad ostacolo per la partecipazione alla gara, in secondo luogo, è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale che ritiene irrilevanti – ai fini dell’art. 75, co. 1, lett. g, del D.P.R. 554/1999 – i debiti fiscali ove non siano ancora muniti del carattere della definitività.
Le infrazioni agli obblighi derivanti dalle norme in materia di imposte e tasse possono giustificare l'esclusione sole se accertate in modo "definitivo", tale dovendosi intendersi l'espressione "debitamente accertate" di cui all'art. 75 comma 1 lett. e), d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, dovendosi altrimenti dubitare della conformità della disposizione in esame ai principi di cui agli art. 3 e 97 cost., sia perché inspiegabilmente diversa dall'ipotesi, sostanzialmente identica, di cui alla successiva lett. d), sia per violazione del principio di legalità ed imparzialità dell'azione amministrativa, dal momento che sarebbero sottoposti a "preventiva" esclusione comportamenti che ben possono, poi, risultare non solo affatto illeciti, ma anche "indebitamente" accertati".
a cura del Dott. Roberto Bongarzone
Autore
Data
mercoledì 30 giugno 2010
 
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