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Indici della Rassegna

Titolo
MORALITA’ PROFESSIONALE DELLE PARTECIPANTI ALLA GARA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 4 giugno 2010 n. 3560.
Testo
E' legittima l'esclusione da una gara per l'affidamento del servizio di ristorazione del concorrente se sia stato accertata l’emissione del decreto penale a carico del rappr. leg. per violazione delle norme sulla disciplina igienica delle sostanze alimentari. La norma in questione è posta ad evitare che la P.A. contragga obbligazioni con soggetti che non garantiscano adeguata moralità professionale.
La gravità del reato deve, quindi, essere valutata in relazione a quest'ultimo elemento ed il contenuto del contratto oggetto della gara assume allora importanza fondamentale al fine di apprezzare il grado di "moralità professionale" del singolo concorrente.
Il disposto dell’art. 38 del D.Lgs . n. 163 del 2006 è perentorio nel disporre l’esclusione dalla gara per l’affidamento di appalti pubblici di quelle imprese nei cui confronti siano intervenuti pronunciamenti ( passati in giudicato) ovvero sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
Se dal confronto tra le dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’offerta e le risultanze della verifica dell’autocertificazione la stazione appaltante abbia accertato che erano intervenuti pronunciamenti penali, può ben dichiararsi l’inesorabile compromissione del requisito di affidabilità e moralità professionale al cui presidio è posto l’art. 38 d.lgs. citato.
Condizioni perché l’esclusione consegua alla condanna sono la gravità del reato che deve essere valutata proprio in relazione alla moralità professionale e la specifica prestazione richiesta.
Nessun dubbio che la condanna per violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari costituisca proprio, in stretta correlazione all’oggetto del contratto, una ipotesi di legittima valutazione di commissione di grave reato che incide sulla moralità professionale. Aggiungasi anche l’aggravante della omessa notizia della detta condanna e l’attestazione non veritiera dei requisiti generali per la preselezione.
Alcun rilievo o apprezzamento positivo può essere riconosciuto alla pretesa della partecipante alla gara di dimostrare nel corso del rapporto contrattuale l’assenza di pericolo nella esecuzione della fornitura e del servizio dando la disponibilità di procedere ai controlli previsti prima dell’effettivo consumo da parte degli utenti finali.
La pretesa non può essere accolta atteso che vanificherebbe la disposizione normativa che impone alle imprese di dare esatta garanzia dei requisiti e del comportamento dell’aspirane contraente già in sede di scelta del soggetto aggiudicatario tenuto conto dei comportamenti assunti in precedenti rapporti. Ma del possesso delle dette garanzie deve essere data prova prima dell’aggiudicazione e nessuna possibilità di integrazione postuma o di serietà in corso del rapporto può sanare precedenti ipotesi di non corretta gestione del contratto.

[a cura dell’Avv. M. T. Stringola]
Autore
Data
mercoledì 30 giugno 2010
 
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