Indici della Rassegna
Titolo
MORALITAâ PROFESSIONALE DELLE PARTECIPANTI ALLA GARA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 4 giugno 2010 n. 3560.
Testo
E' legittima l'esclusione da una gara per l'affidamento del servizio di ristorazione del concorrente se sia stato accertata lâemissione del decreto penale a carico del rappr. leg. per violazione delle norme sulla disciplina igienica delle sostanze alimentari. La norma in questione è posta ad evitare che la P.A. contragga obbligazioni con soggetti che non garantiscano adeguata moralità professionale.
La gravità del reato deve, quindi, essere valutata in relazione a quest'ultimo elemento ed il contenuto del contratto oggetto della gara assume allora importanza fondamentale al fine di apprezzare il grado di "moralità professionale" del singolo concorrente.
Il disposto dellâart. 38 del D.Lgs . n. 163 del 2006 è perentorio nel disporre lâesclusione dalla gara per lâaffidamento di appalti pubblici di quelle imprese nei cui confronti siano intervenuti pronunciamenti ( passati in giudicato) ovvero sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
Se dal confronto tra le dichiarazioni rese in sede di presentazione dellâofferta e le risultanze della verifica dellâautocertificazione la stazione appaltante abbia accertato che erano intervenuti pronunciamenti penali, può ben dichiararsi lâinesorabile compromissione del requisito di affidabilità e moralità professionale al cui presidio è posto lâart. 38 d.lgs. citato.
Condizioni perché lâesclusione consegua alla condanna sono la gravità del reato che deve essere valutata proprio in relazione alla moralità professionale e la specifica prestazione richiesta.
Nessun dubbio che la condanna per violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari costituisca proprio, in stretta correlazione allâoggetto del contratto, una ipotesi di legittima valutazione di commissione di grave reato che incide sulla moralità professionale. Aggiungasi anche lâaggravante della omessa notizia della detta condanna e lâattestazione non veritiera dei requisiti generali per la preselezione.
Alcun rilievo o apprezzamento positivo può essere riconosciuto alla pretesa della partecipante alla gara di dimostrare nel corso del rapporto contrattuale lâassenza di pericolo nella esecuzione della fornitura e del servizio dando la disponibilità di procedere ai controlli previsti prima dellâeffettivo consumo da parte degli utenti finali.
La pretesa non può essere accolta atteso che vanificherebbe la disposizione normativa che impone alle imprese di dare esatta garanzia dei requisiti e del comportamento dellâaspirane contraente già in sede di scelta del soggetto aggiudicatario tenuto conto dei comportamenti assunti in precedenti rapporti. Ma del possesso delle dette garanzie deve essere data prova prima dellâaggiudicazione e nessuna possibilità di integrazione postuma o di serietà in corso del rapporto può sanare precedenti ipotesi di non corretta gestione del contratto.
[a cura dellâAvv. M. T. Stringola]
Data
mercoledì 30 giugno 2010
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