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Indici della Rassegna

Titolo
GARA E CARENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Sez. III, Sentenza 22 giugno 2009 n. 5986 e Cassazione Civile 8 marzo 2010 n. 5492.
Testo
Non incorre in responsabilità precontrattuale ( e non è quindi condannata al risarcimento del danno per dolo o colpa) la pubblica amministrazione se non procede all’aggiudicazione e revoca la gara per mancanza di idoneo finanziamento.
Vero che secondo il costante orientamento si configura una responsabilità precontrattuale anche nelle gare pubbliche, poichè anche in tali procedure l’Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 1337 c.c., a comportarsi secondo buona fede durante lo svolgimento delle trattative, ma anche vero che l’affidamento qualificato sorge solo dopo l’aggiudicazione e, quindi, la violazione delle regole di correttezza assume rilievo solo all’esito della fase di scelta per essersi concretizzati effetti vantaggiosi.
Fin quando non si è pervenuti all’emanazione del provvedimento di affidamento, ossia fino a quando il concorrente non ha assunto la veste specifica di contraente non può individuarsi una colpa dell’amministrazione tale da potersi ammettere una domanda risarcitoria.
Non si può ravvisare la colpa della Amministrazione, in particolare, in relazione alla mancata copertura finanziaria dell’opera se la difficoltà di accedere al finanziamento sia stata già rappresentata in sede di gara e soprattutto laddove l’affidamento / aggiudicazione sia stata subordinata al verificarsi della detta condizione futura ed incerta.
Secondo il Giudice civile chiamato in ipotesi specifica ad analizzare la legittima la clausola che subordina l’affidamento all’effettiva esistenza della copertura finanziaria della spesa, non esistono dubbi sulla correttezza dell’amministrazione contraente, atteso che solo la presenza di specifiche norme proibitive potrebbe limitare l’autonomia delle parti.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che l’amministrazione risponde a titolo di responsabilità se abbia proseguito nella procedura di gara pervenendo all’aggiudicazione provvisoria pur nella piena consapevolezza del venir meno della copertura finanziaria. In detto caso è sussistente la colpa se è provata ogni omissione nella verifica e vigilanza della sussistenza del necessario finanziamento facendo ingenerare la convinzione della positiva conclusione della vicenda.
La pubblica amministrazione, perso il finanziamento, correttamente non ha proceduto alla conclusione della procedura di affidamento.
Lo stesso principio è rapportabile in affidamenti di incarichi di consulenza con conseguente impossibilità del privato contraente di pretende il pagamento della prestazione professionale se all’atto della stipula del contratto si era subordinato il compenso all’effettivo finanziamento dell’opera.
Né vale richiamare il principio dell’ inderogabilità dei minimi tariffari professionali atteso che le disposizioni in parola hanno effetto solo per repprti intercorrenti tra i privati.

[a cura dell’Avv. M. T. Stringola]


Autore
Data
mercoledì 30 giugno 2010
 
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