Indici della Rassegna
Titolo
GARA E CARENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Sez. III, Sentenza 22 giugno 2009 n. 5986 e Cassazione Civile 8 marzo 2010 n. 5492.
Testo
Non incorre in responsabilità precontrattuale ( e non è quindi condannata al risarcimento del danno per dolo o colpa) la pubblica amministrazione se non procede allâaggiudicazione e revoca la gara per mancanza di idoneo finanziamento.
Vero che secondo il costante orientamento si configura una responsabilità precontrattuale anche nelle gare pubbliche, poichè anche in tali procedure lâAmministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 1337 c.c., a comportarsi secondo buona fede durante lo svolgimento delle trattative, ma anche vero che lâaffidamento qualificato sorge solo dopo lâaggiudicazione e, quindi, la violazione delle regole di correttezza assume rilievo solo allâesito della fase di scelta per essersi concretizzati effetti vantaggiosi.
Fin quando non si è pervenuti allâemanazione del provvedimento di affidamento, ossia fino a quando il concorrente non ha assunto la veste specifica di contraente non può individuarsi una colpa dellâamministrazione tale da potersi ammettere una domanda risarcitoria.
Non si può ravvisare la colpa della Amministrazione, in particolare, in relazione alla mancata copertura finanziaria dellâopera se la difficoltà di accedere al finanziamento sia stata già rappresentata in sede di gara e soprattutto laddove lâaffidamento / aggiudicazione sia stata subordinata al verificarsi della detta condizione futura ed incerta.
Secondo il Giudice civile chiamato in ipotesi specifica ad analizzare la legittima la clausola che subordina lâaffidamento allâeffettiva esistenza della copertura finanziaria della spesa, non esistono dubbi sulla correttezza dellâamministrazione contraente, atteso che solo la presenza di specifiche norme proibitive potrebbe limitare lâautonomia delle parti.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che lâamministrazione risponde a titolo di responsabilità se abbia proseguito nella procedura di gara pervenendo allâaggiudicazione provvisoria pur nella piena consapevolezza del venir meno della copertura finanziaria. In detto caso è sussistente la colpa se è provata ogni omissione nella verifica e vigilanza della sussistenza del necessario finanziamento facendo ingenerare la convinzione della positiva conclusione della vicenda.
La pubblica amministrazione, perso il finanziamento, correttamente non ha proceduto alla conclusione della procedura di affidamento.
Lo stesso principio è rapportabile in affidamenti di incarichi di consulenza con conseguente impossibilità del privato contraente di pretende il pagamento della prestazione professionale se allâatto della stipula del contratto si era subordinato il compenso allâeffettivo finanziamento dellâopera.
Né vale richiamare il principio dellâ inderogabilità dei minimi tariffari professionali atteso che le disposizioni in parola hanno effetto solo per repprti intercorrenti tra i privati.
[a cura dellâAvv. M. T. Stringola]
Data
mercoledì 30 giugno 2010
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