Indici della Rassegna
Titolo
ETAâ MINIMA PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 8 giugno 2010 n. 3642.
Testo
E' legittimo il provvedimento di esclusione da un concorso pubblico di un candidato che, allâatto della presentazione della domanda di partecipazione, non aveva ancora compiuto i diciotto anni di età .
Così, con la sentenza sopra evidenziata, si sono pronunciati i Giudici della sez. VI del Consiglio di Stato respingendo lâappello presentato avverso la sentenza n. 9864/2009 del Tar del Lazio.
Lâart. 2 del D.P.R. n. 3/1957 fissa lâetà minima di 18 anni non solo per lâaccesso ai pubblici impieghi ma anche per la partecipazione ai relativi concorsi in quanto dispone che i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Tutto ciò è confortato dallâart. 2 del D.P.R. n. 487/1994 che fissa i requisiti per lâaccesso ai pubblici impieghi civili nelle amministrazioni dello Stato e indica lâetà minima di 18 anni a conferma del limite minimo di età per lâaccesso ai pubblici impieghi nello Stato, ma anche di partecipazione al concorso (dovendo tale requisito essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione).
Pertanto non è irragionevole, sostengono i Giudici Amministrativi, fissare, per la partecipazione ai concorsi pubblici, un limite minimo di età coincidente con il raggiungimento della maggiore età , attesi gli impegnativi doveri, anche morali, che derivano dallâassunzione di un pubblico impiego, e il cui adempimento consapevole postula il raggiungimento della piena maturità e imputabilità . In questi termini si è già pronunciata la Corte Cost. sia in relazione allâetà minima per lâaccesso al pubblico impiego, sia in relazione alla previsione legale (art. 2, D.P.R. n. 3/1057) secondo cui lâetà minima deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, a nulla rilevando che il bando di concorso preveda espressamente, tra i requisiti di partecipazione, solo un limite massimo di età e non anche un limite minimo, ove risulti che il bando stesso richieda il godimento dei diritti politici.
Nel caso infatti in cui i bandi di concorso richiedano il âgodimento dei diritti politiciâ, essi intendono far riferimento al godimento di tutti i diritti politici di cui al titolo IV della parte I della Costituzione, ivi compreso il diritto di elettorato.
Pertanto il godimento dei diritti politici implica come condizione essenziale il 18° anno di età .
Tale limite minimo non può peraltro considerarsi ostativo al diritto di lavoro, potendo questo essere liberamente esercitato nel settore privato o in tutte le forme di lavoro autonomo, mentre nel settore pubblico vi sono esigenze di requisiti minimi stabiliti dalla stessa Costituzione.
[a cura del Geom. Renzo Graziotti]
Data
mercoledì 30 giugno 2010
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