Indici della Rassegna
Titolo
I consiglieri comunali non possono impugnare gli atti politici
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. I, parere 3 dicembre 2004, n. 3266)
Testo
? Il principio
In via di principio i consiglieri comunali, in quanto tali, non si possono ritenere legittimati allâimpugnativa degli atti degli organo politici.
Ai consiglieri comunali e provinciali non è riconosciuto alcun potere di censura giurisdizionale avverso gli atti deliberativi dellâente cui appartengono, salva lâipotesi in cui âgli atti impugnati incidano sul diritto allâufficio dei medesimiâ ovvero essi stessi siano âsoggetti direttamente interessati dagli effetti negativi di tali attiâ.
La impugnativa degli atti degli organi politici è ammessa se lâazione è diretta a tutelare la propria sfera giuridica o la posizione allâinterno dellâorgano e dellâente ovvero se lâatto
vada ad incidere sulla âcomposizione e funzionamento del detto organoâ e sia per lâeffetto negativamente incidente sulla capacità di esercitare lâazione ad essi riservata dalla legge.
Eâ esclusa, invece, che possa essere ammessa azione diretta a richiedere il generale ripristino della violata legalità senza che detta violazione abbia attinenza alcuna con le funzioni attribuite.
Nel caso in esame è stato dichiarato inammissibile il ricorso volto allâannullamento di un atto deliberativo con cui si andava a costituire lâufficio di staff alle dirette dipendenze del sindaco prevedendo collaborazioni con contratto a termine, per âmancanza di interessi personali e diretti dei ricorrenti anche tenuto conto della qualità loro rivestita in seno allâorgano di appartenenza, nonché di un vantaggio concreto in caso di eventuale accoglimento del ricorsoâ.
Conseguentemente, il giudicante ha soprasseduto dal decidere nel merito delle eccezioni per carenza dellâelemento lesivo delle funzioni, limitandosi a âscorrereâ i motivi di gravame, esaminandoli occasionalmente, ma emettendo sentenza di mero rito.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 07 maggio 2004
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