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Indici della Rassegna

Titolo
I consiglieri comunali non possono impugnare gli atti politici
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. I, parere 3 dicembre 2004, n. 3266)
Testo

? Il principio
In via di principio i consiglieri comunali, in quanto tali, non si possono ritenere legittimati all’impugnativa degli atti degli organo politici.

Ai consiglieri comunali e provinciali non è riconosciuto alcun potere di censura giurisdizionale avverso gli atti deliberativi dell’ente cui appartengono, salva l’ipotesi in cui “gli atti impugnati incidano sul diritto all’ufficio dei medesimi” ovvero essi stessi siano “soggetti direttamente interessati dagli effetti negativi di tali atti”.

La impugnativa degli atti degli organi politici è ammessa se l’azione è diretta a tutelare la propria sfera giuridica o la posizione all’interno dell’organo e dell’ente ovvero se l’atto

vada ad incidere sulla “composizione e funzionamento del detto organo” e sia per l’effetto negativamente incidente sulla capacità di esercitare l’azione ad essi riservata dalla legge.
E’ esclusa, invece, che possa essere ammessa azione diretta a richiedere il generale ripristino della violata legalità senza che detta violazione abbia attinenza alcuna con le funzioni attribuite.

Nel caso in esame è stato dichiarato inammissibile il ricorso volto all’annullamento di un atto deliberativo con cui si andava a costituire l’ufficio di staff alle dirette dipendenze del sindaco prevedendo collaborazioni con contratto a termine, per “mancanza di interessi personali e diretti dei ricorrenti anche tenuto conto della qualità loro rivestita in seno all’organo di appartenenza, nonché di un vantaggio concreto in caso di eventuale accoglimento del ricorso”.

Conseguentemente, il giudicante ha soprasseduto dal decidere nel merito delle eccezioni per carenza dell’elemento lesivo delle funzioni, limitandosi a “scorrere” i motivi di gravame, esaminandoli occasionalmente, ma emettendo sentenza di mero rito.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 07 maggio 2004
 
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