Indici della Rassegna
Titolo
STRADA PUBBLICA E STRADA PRIVATA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V sentenza 22 giugno 2010, n. 3891.
Riferimenti normativi:
- L. 2248/1865 ALL. F.
Testo
La qualificazione di una strada come pubblica ovvero privata è legata alla presenza di una serie di elementi che possono far propendere per un tipo piuttosto che per un altro.
Qualora il tratto interessato risulti di uso indiscriminato ad opera di un numero indeterminato di utenti, non vi sia alcuna limitazione allâaccesso, abbia la capacità di soddisfare esigenze della collettività o comunque di un numero elevato di persone, siamo di fronte ad una strada pubblica, la cui costruzione, manutenzione, mantenimento spetta allâente proprietario (stato â province â comuni).
Le strade senza le caratteristiche sopra indicate e non di proprietà degli enti pubblici, si identificano come private e qualora risultano posizionate fuori ai centri abitati e funzionali ad uso pubblico, sono qualificate come vicinali.
In questa ultima ipotesi, la riparazione e conservazione di queste strade sono in capo, in base allâart. 51 L. 2248/1865, a coloro che ne fanno uso per recarsi alla loro proprietà , senza alcun onere per il comune, non potendo la natura âpubblicaâ della strada o il suo utilizzo ad opera del pubblico, originare alcun obbligo per lâente locale, qualora non risulti provata lâeffettiva appartenenza allâente medesimo.
A sostegno di questa interpretazione, soccorre lâart. 14 della legge sopra richiamata, la quale impone lâobbligo della costituzione dei consorzi per le strade vicinali ad uso pubblico.
La presenza del consorzio obbligatorio non fa altro che confermare come la manutenzione della strada vicinale, quindi non comunale, è a carico del soggetto â consorzio â che la usa, salvo lâeventuale contributo pubblico.
Lâespressione âstrada utilizzata ad uso pubblicoâ sta, infatti, a significare che essa pur essendo privata è utilizzata dal pubblico, ma la notazione non è idonea ad individuare nellâente locale, il soggetto tenuto alla manutenzione, posto che, appunto, le strade vicinali, pur private, possono essere aperte allâuso collettivo.
Quando la strada viene iscritta da un comune, nellâelenco delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, si afferma la presunzione della pubblicità della strada medesima, che può essere vinta solo con lâesperimento dellâazione negatoria innanzi al giudice competente.
La natura collettiva dellâuso fa nascere il diritto di pubblico transito sulla rete interessata, con la legittimazione per lâente locale dellâesercizio del potere di ripristino dellâuso collettivo e dello stato di fatto alterato da iniziative dei privati.
Eâ pertanto legittimo qualsiasi provvedimento del comune con il quale si ordina al privato di ristabilire lâuso collettivo di una strada iscritta nellâelenco delle strade vicinali e qualificata con specifica delibera come privata ad uso pubblico.
[a cura del Dott. Grasselli Stefano]
Data
mercoledì 30 giugno 2010
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