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Indici della Rassegna

Titolo
STRADA PUBBLICA E STRADA PRIVATA
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V sentenza 22 giugno 2010, n. 3891. Riferimenti normativi: - L. 2248/1865 ALL. F.
Testo
La qualificazione di una strada come pubblica ovvero privata è legata alla presenza di una serie di elementi che possono far propendere per un tipo piuttosto che per un altro.
Qualora il tratto interessato risulti di uso indiscriminato ad opera di un numero indeterminato di utenti, non vi sia alcuna limitazione all’accesso, abbia la capacità di soddisfare esigenze della collettività o comunque di un numero elevato di persone, siamo di fronte ad una strada pubblica, la cui costruzione, manutenzione, mantenimento spetta all’ente proprietario (stato – province – comuni).
Le strade senza le caratteristiche sopra indicate e non di proprietà degli enti pubblici, si identificano come private e qualora risultano posizionate fuori ai centri abitati e funzionali ad uso pubblico, sono qualificate come vicinali.
In questa ultima ipotesi, la riparazione e conservazione di queste strade sono in capo, in base all’art. 51 L. 2248/1865, a coloro che ne fanno uso per recarsi alla loro proprietà, senza alcun onere per il comune, non potendo la natura “pubblica” della strada o il suo utilizzo ad opera del pubblico, originare alcun obbligo per l’ente locale, qualora non risulti provata l’effettiva appartenenza all’ente medesimo.
A sostegno di questa interpretazione, soccorre l’art. 14 della legge sopra richiamata, la quale impone l’obbligo della costituzione dei consorzi per le strade vicinali ad uso pubblico.
La presenza del consorzio obbligatorio non fa altro che confermare come la manutenzione della strada vicinale, quindi non comunale, è a carico del soggetto – consorzio – che la usa, salvo l’eventuale contributo pubblico.
L’espressione “strada utilizzata ad uso pubblico” sta, infatti, a significare che essa pur essendo privata è utilizzata dal pubblico, ma la notazione non è idonea ad individuare nell’ente locale, il soggetto tenuto alla manutenzione, posto che, appunto, le strade vicinali, pur private, possono essere aperte all’uso collettivo.
Quando la strada viene iscritta da un comune, nell’elenco delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, si afferma la presunzione della pubblicità della strada medesima, che può essere vinta solo con l’esperimento dell’azione negatoria innanzi al giudice competente.
La natura collettiva dell’uso fa nascere il diritto di pubblico transito sulla rete interessata, con la legittimazione per l’ente locale dell’esercizio del potere di ripristino dell’uso collettivo e dello stato di fatto alterato da iniziative dei privati.
E’ pertanto legittimo qualsiasi provvedimento del comune con il quale si ordina al privato di ristabilire l’uso collettivo di una strada iscritta nell’elenco delle strade vicinali e qualificata con specifica delibera come privata ad uso pubblico.
[a cura del Dott. Grasselli Stefano]


Autore
Data
mercoledì 30 giugno 2010
 
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