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Indici della Rassegna

Titolo
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali - Consiglio di Stato Sez. VI Sent. 03/06/2010 n. 3497. Riferimenti normativi: - L. 689/1981.
Testo
In tema di sanzioni amministrative, in applicazione dell’art. 1 L. 689/1981, il trasgressore può essere assoggettato all’ammenda prevista solo in base ad una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Trattandosi di sanzione amministrativa, non trova spazio il principio della retroattività della disposizione più favorevole, non essendo rintracciabile nel sistema vigente, per quanto riguarda questi tipi di sanzione, nessun obbligo per l’applicazione della disposizione normativa più favorevole, pur se posteriore.
Sul punto, la Corte Costituzionale aveva affermato la perfetta conformità di questo principio con quelli costituzionali, rimanendo, infatti, in capo al legislatore, una assoluta libertà nella valutazione dell’illecito e conseguentemente della sanzione più o meno grave da applicare.
Nulla esclude, quindi, che l’organo competente possa procedere ad una rivisitazione della situazione precedentemente regolamentata, con una differente ponderazione dell’illecito, eventualmente con l’introduzione di una differente sanzione rispetto alla precedente, avendo proceduto ad una nuova ponderazione degli interessi in gioco.

L’unico principio fermo ed indiscutibile da cui deve muoversi è l’applicabilità della legge vigente al momento della commissione della trasgressione, non rilevando le eventuali modifiche, anche migliorative, successivamente intercorse.
Nulla esclude che anche in ambito delle sanzioni amministrative, la legge possa espressamente prevedere l’applicabilità della retroattività della normativa più favorevole, ma, nell’eventuale silenzio normativo, rimane fermo ed impregiudicato il principio generale della applicabilità della legge vigente al momento della commissione dell’illecito.
La situazione di fatto è quella inquadrabile ed individuabile in base alle norme in quel momento esistenti, di talché la successiva entrata in vigore di una disposizione legislativa trova applicazione, in riferimento alle sanzioni amministrative, solo per il futuro, regolando tutte quelle ipotesi che successivamente si verranno a concretizzare, non avendo, comunque, alcuna incidenza sulla fattispecie pregressa.
La mancata applicazione della legge più favorevole per il trasgressore, principio, questo, assoluto in ambito penale, esclude che colui che abbia violato disposizioni legislative le quali prevedono l’applicabilità di sanzioni amministrative, possa invocare l’applicazione della norma che, attualmente vigente ma entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto, preveda un trattamento più benevolo rispetto a quello in essere al momento in cui sia stato tenuto il comportamento lesivo.
[a cura del Dottor Grasselli Stefano]
Autore
Data
mercoledì 30 giugno 2010
 
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