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Indici della Rassegna

Titolo
CULPA IN VIGILANDO
Argomento
Diritto civile
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 26 Aprile 2010, n. 9906; Riferimenti Normativi: - art. 6 legge 312/1980.
Testo
“... I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.”
La recente sentenza della Suprema Corte ha interpretato tale principio e ne ha esteso il significato al punto che gli insegnanti cui sono stati affidati degli allievi rispondono di culpa in vigilando anche nel caso in cui l'allievo abbia procurato danni a sé stesso (c.d. autolesione).
Negli scorsi anni la giurisprudenza non appariva uniforme sul punto; un primo orientamento, infatti, riteneva la fattispecie in esame applicabile anche al caso, appunto, di autolesione rilevando, in tale ipotesi, un difetto nella vigilanza; un secondo orientamento non concordava e sosteneva, al contrario, che è la stessa disposizione a fornire la prova liberatoria da opporre al terzo danneggiato.
L'intervento delle Terza Sezione ha posto fine alla querelle, in merito alla quale, peraltro, erano già intervenute anche le Sezioni Unite; il rapporto alunno/insegnante è di natura contrattuale, simile a quello che si instaura tra un professionista ed il proprio cliente. Così come quest'ultimo si affida alle “conoscenze tecniche” del primo, del pari i genitori affidano i propri figli a coloro che sono deputati alla loro educazione, confidando sul fatto che gli stessi se ne prendano cura.
Ovvia conseguenza è, nel caso di autolesione, l'applicazione dell'art. 1218 c.c. con inversione dell'onere probatorio: l'insegnate sarà sempre responsabile salvo il caso in cui dimostri che l'evento si è verificato per causa a lui non imputabile. Applicazione, quindi, di una responsabilità oggettiva dalla quale l'insegnante si può liberare solo nel caso di dimostrazione del caso fortuito che interrompa il nesso eziologico tra la condotta e l'evento.
E' indubbio, poi, che l'attore (genitore del minore che ha subito un danno) avrà la facoltà di agire nei confronti dell'insegnante anche utilizzando il regime della colpa extracontrattuale (art. 2043 c.c.) con l'onere, a suo carico, della dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
Prima di concludere è doveroso precisare che la Corte si è pronunciata anche in merito all'art. 61 della legge n. 312/1980; l'interpretazione secondo la quale il citato articolo è applicabile anche nelle ipotesi di autolesione ha come conseguenza che legittimato passivo nei giudizi di responsabilità nei confronti del personale della scuola è il Ministero dell'Istruzione, il quale è limitato a rivalersi nei confronti del personale docente solo nel caso di dolo o colpa grave.
Del tutto ininfluenti, quindi, i dubbi di legittimità costituzionale della norma sollevati in riferimento all'art. 28 della Costituzione.

a cura della Dott. ssa Eleonora Pala


Autore
Data
giovedì 15 luglio 2010
 
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