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Indici della Rassegna

Titolo
FALSO INNOCUO: LIMITI
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 08 luglio 2010 n. 4436..
Testo
Agli effetti della esclusione di una impresa da una gara pubblica la falsa dichiarazione resa dalla stessa non rileva in sé, ma solo per la sua inerenza ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura comparativa, atteso che la “ratio” sottesa alla disciplina è quella di sanzionare con l’esclusione dalla gara il mendacio idoneo ad influenzare il suo svolgimento, e non il “falso innocuo”.
Con la sentenza in oggetto il Collegio pone alcuni limiti all’applicazione della categoria del “falso innocuo”, in materia di gare per l’affidamento di appalti pubblici.
Secondo il Consiglio di Stato la possibilità di fare riferimento, in concreto, all’istituto del falso innocuo, in materia di autodichiarazioni prodotte dai concorrenti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica, va individuata con una valutazione che deve essere compiuta dalla stazione appaltante ex ante; al fine di evitare che i candidati al momento della stipula del contratto, dopo aver reso, nel corso del procedimento, dichiarazioni non veritiere, le disconoscano, una volta accertato che le stesse sono inutili allo scopo di conseguire il risultato sperato, con una evidente violazione del principio della par condicio.
Il falso, pertanto, per essere considerato innocuo, secondo la suddetta categoria penalistica, non deve essere, neanche potenzialmente, in grado di incidere sul procedimento di gara, con la conseguenza che non può essere ritenuto innocuo il falso potenzialmente in grado di incidere sulle finali determinazioni dell’Amministrazione in merito all’esito della procedura di evidenza pubblica.
In altri termini, l’eventuale falsa dichiarazione del concorrente, ove idonea ad incidere, e, in particolare, a fuorviare la stazione appaltante sulle future decisioni relative alla partecipazione ed alla aggiudicazione della gara in senso favorevole al concorrente stesso, dovrebbe determinare, in modo pressoché automatico, la sua esclusione; in quanto le relative determinazioni della P.A. sarebbero fondate su un processo di formazione della volontà della stazione appaltante, che si è giovato di una motivazione o di una premessa ancorata a dati fattuali falsi, ovvero su presupposti non fedeli alla realtà.
Da tale orientamento giurisprudenziale si evince che deve essere ritenuta legittima l’esclusione di una ditta da una gara pubblica, che sia basata unicamente su una dichiarazione non veritiera; e ciò sul rilievo che il fatto di aver effettuato una dichiarazione falsa (a maggior ragione nei casi in cui il bando di gara per pubblico incanto richieda espressamente la produzione di dichiarazioni esatte) costituisce ex se causa autonoma di esclusione dalla gara, sostanziandosi in una offesa alla fiducia che la collettività ripone nella genuinità ed autenticità di atti e documenti di rilevanza pubblica, ma, altresì, una ulteriore, e potenziale, attitudine offensiva che può concretizzarsi nei confronti di una determinata situazione giuridica.
a cura del Dott. Roberto Bongarzone


Autore
Data
giovedì 15 luglio 2010
 
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