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Indici della Rassegna

Titolo
IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI ORGANI COLLEGIALI E PARTECIPAZIONE ATTIVA AL DETTO COLLEGIO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 2 luglio 2010 n. 4237.
Testo
Il componente dell'organo collegiale presente alla seduta ha il pieno diritto e capacità di rendere in detta sede il proprio avviso e deve manifestare il proprio dissenso richiedendo la esatta verbalizzazione del dissenso. Il termine per gravare l’atto inizia a decorrere dalla stessa data di partecipazione.
In caso di omessa formalizzazione del volere contrario è impedita ogni possibilità di impugnazione, atteso che “la partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, ovvero acquiescenza al provvedimento”.
Ogni ente ha la capacità di gravare gli atti deliberativi dell’ATO cui partecipa laddove le deliberazioni assumano carattere di lesività delle posizioni giuridiche facenti capo alla collettività, ma è legittimamente impugnabile – in adesione ai principi generali in materia di opposizione degli atti di organi collegiali - solo ad opera dei componenti dell'organo che non hanno avuto la possibilità di piena partecipazione all'atto deliberativo. Ogni contestazione infatti in merito all’atto sottoposto al vaglio e votazione può essere espressa in sede collegiale, pena l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse stante il voto favorevole espresso.
Né può essere di esimente il dedotto errore in ordine alla distorta percezione del contenuto del provvedimento.
Nessuna preclusione può derivare invece al consigliere che si sia allontanato al momento del voto non partecipando né alla discussione né alla votazione. In tale fattispecie non può ravvisarsi acquiescenza anticipata rispetto alla volontà che sarebbe poi emersa dal consiglio, proprio la non partecipazione concretizza l'interesse ad agire per la divaricazione tra l'opinione del consigliere e la volontà consiliare. Lo stesso risultato peraltro potrebbe essere raggiunto mediante il voto contrario, in quanto l'unica situazione in cui non emerge alcuna differenziazione tra il singolo consigliere e l'organo di appartenenza si verifica nel caso di voto favorevole. Quando il consigliere non concorre positivamente a formare la volontà consiliare mantiene il diritto di far valere ogni circostanza utile a caducare i provvedimenti in cui tale volontà si esplica.
I ricorsi giurisdizionali trovano tuttavia un ostacolo nella norma sulle incompatibilità, che inserisce in tale condizione la lite pendente ed il punto di equilibrio tra la libertà di iniziativa e l'incompatibilità è costituito dalla connessione con l'esercizio del mandato ed il collegamento con il munus pubblico non può essere circoscritto alle sole questioni riguardanti gli aspetti esterni della procedura di approvazione dei provvedimenti ma si estende anche a quei profili dei provvedimenti approvati che sminuiscono senza giustificazione il contributo o l'attività dei consiglieri dissenzienti o sono una conseguenza dell'impossibilità per i consiglieri di svolgere una più efficace azione di opposizione.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola

Autore
Data
giovedì 15 luglio 2010
 
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